Condominio

Il supercondominio con centrale termica può essere «sciolto» da un condominio che si distacca?

Ci sono due stabili gestiti ciascuno dal proprio amministratore con in comune una centrale termica. Può uno dei due condomìni chiedere il distacco dall impianto comune per realizzare un proprio centralizzato. Qual è la maggioranza di voto necessaria ? Vi sono quorum di delibera ridotti a fronte di un redazione termotecnica?la richiesta di distacco deve essere supportata da una relazione termotecnics?

di Rosario Dolce

A cura di Smart24 Condominio

L'articolo 1117 bis codice civile fa riferimento alla fattispecie del supercondominio, vale a dire a quella in cui più edifici abbiano parti comuni di cui all'articolo 1117 codice civile, e, nella fattispecie, si riscontra nell'impianto elettrico e nel servizio conseguente.Quindi, la cabina di regia per assumere le decisioni del caso è quella del supercondominio.Ciò posto, in tema di condominio di edifici, poiché l’uso delle cose comuni è in funzione del godimento delle parti di proprietà esclusiva, la maggiore o minore comodità di uso, cui fa riferimento l’art. 1119 c.c. ai fini della divisibilità delle cose stesse, va valutata, oltre che con riferimento all’originaria consistenza ed estimazione della cosa comune, considerata nella sua funzionalità piuttosto che nella sua materialità, anche attraverso il raffronto fra le utilità che i singoli condomini ritraevano da esse e le utilità che ne ricaverebbero dopo la divisione.

Ove questa ultima valutazione sia apprezzabile positivamente – stando ad una appropriata relazione tecnica - vengono in auge le previsioni riportate dagli articoli 61 e 62 delle disposizioni di attuazione al Codice civile, in ordine alle modalità attraverso cui disporre la divisione.L'articolo 61, in particolare, prevede che qualora un edificio o un gruppo di edifici appartenenti per piani o porzioni di piano a proprietari diversi si possa dividere in parti che abbiano le caratteristiche di edifici autonomi, il condominio può essere sciolto e i comproprietari di ciascuna parte possono costituirsi in condominio separato. Lo scioglimento è deliberato dall’assemblea con la maggioranza prescritta dal secondo comma dell’art. 1136 del codice, o è disposto dall'autorità giudiziaria su domanda di almeno un terzo dei comproprietari di quella parte dell’edificio della quale si chiede la separazione.

Nel caso in cui però la divisione non possa attuarsi senza modificare lo stato delle cose e siano necessarie opere per la sistemazione diversa dei locali o delle dipendenze tra i condomini, lo scioglimento del condominio, e la costituzione di più condomini separati, possono essere approvati solo dall’assemblea condominiale con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti al condominio e i due terzi del valore dell' edificio (cfr, articolo 62).

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©