Condominio

Riscossione degli oneri condominiali in forza del preventivo e fino al via libera al consuntivo

Il bilancio preventivo è prova scritta idonea ad azionare il decreto ingiuntivo, anche se privo di riparto spese

di Fabrizio Plagenza

Ai fini della riscossione degli oneri condominiali, lo strumento processuale maggiormente utilizzato è certamente il ricorso per ingiunzione di pagamento, previsto dall'articolo 633 del Codice di procedura civile. Secondo la predetta norma, per potersi legittimamente ricorrere al ricorso per decreto ingiuntivo, occorre che il giudice al quale viene richiesta l'emissione dell'ingiunzione, verifichi la sussistenza dei requisiti richiesti dal codice processuale. In particolare, occorre che il diritto di credito sia fondato su prova scritta ed il diritto sia certo, liquido ed esigibile.

In materia condominiale, l'articolo 63 Codice procedura civile opera in combinato disposto con l'articolo 63 delle disposizioni di attuazione al Codice civile. In forza del citato articolo, primo comma, «per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall’assemblea, l’amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione».

Il decreto ingiuntivo su bilancio preventivo
Il Tribunale di Taranto, con la sentenza 1084 depositata il 27 aprile 2022, si è occupato della legittimità del ricorso al decreto ingiuntivo, anche in caso di bilancio preventivo e non nell'ipotesi in cui il bilancio sia quello relativo al consuntivo. Il giudice pugliese risponde in maniera affermativa, ricordando che per consolidata giurisprudenza di legittimità (Cassazione 2242 /2016; Cassazione 24299/2008; Cassazione 21650/2013 ) il preventivo di spesa approvato dall'assemblea può costituire idonea prova scritta ex articolo 63 disposizioni attuative Codice civile per l'emissione del decreto ingiuntivo in favore del condominio per quote maturate e non pagate al momento in cui sia proposta la domanda di pagamento.

Azionabilità del bilancio preventivo
Più in particolare, «all’amministratore è consentito di riscuotere le quote degli oneri in forza del bilancio preventivo, sino a quando questo non sia stato sostituito dal consuntivo regolarmente approvato». Nel caso trattato dal Tribunale di Taranto, l'opponente muoveva dall’implicito presupposto secondo cui il bilancio preventivo sarebbe azionabile sino a che non sia scaduto l’esercizio cui esso si riferisce; ma – si legge in sentenza - tale principio, se applicato, renderebbe impossibile la riscossione degli oneri e, quindi, inciderebbe sulla possibilità stessa di gestione del condominio per tutto il tempo intercorrente tra la scadenza dell’esercizio e l’approvazione del consuntivo, periodo che potrebbe ipotizzarsi anche lungo in relazione a molteplici possibili eventi, tra cui, non ultimo, la non approvazione del progetto da parte dell’assemblea (Cassazione 24299/2008 e 21650 /2013 ).

Preventivo prova idonea ad ottenere il decreto ingiuntivo
La Suprema corte, in passato (Cassazione 20 dicembre 2013 numero 28517), si era già espressa affermando che il decreto ingiuntivo condominiale può essere emesso anche sulla base del preventivo (con relativo piano di riparto necessario per ottenere la provvisoria esecutività). E ciò anche quando manchi il piano di riparto. Sempre la Cassazione, infatti, ha avuto modo di precisare che il verbale di assemblea condominiale, contenente l’indicazione delle spese occorrenti per la conservazione o l’uso delle parti comuni, ovvero come nel caso di specie, la delibera di approvazione del “preventivo” di spese straordinarie, «costituisce dunque prova scritta idonea per ottenere decreto ingiuntivo pur in mancanza dello stato di ripartizione delle medesime, necessario al solo fine di ottenere la clausola di provvisoria esecuzione del provvedimento ai sensi dell’articolo 63 disposizioni attuative Codice civile» (Cassazione 15017/2000 e Cassazione 10621/2017).

Conclusioni
È il verbale assembleare, dunque, la prova scritta idonea a fondare la pretesa creditoria azionata con lo strumento di cui all'articolo 633 Codice procedura civile ed il piano di ripartizione della spesa non incide sul presupposto per ottenere il decreto ingiuntivo quanto, invece, per l'esecutorietà del provvedimento.

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