Condominio

Furto o appropriazione di energia elettrica nel condominio?

Si possono configurare entrambi. Va verificato se chi commette il reato abbia una disponibilità precedente sull'uso del bene

di Giulio Benedetti

In questo tempo in cui l'utilizzo di energia elettrica nei condomìni è sempre più diffuso per i più svariati usi, si pone il problema giuridico se la sottrazione di energia elettrica nel condominio configuri il reato di furto o di appropriazione indebita. La differenza non è trascurabile, non solo per la pena edittale prevista, ma soprattutto per quanto riguarda la procedibilità.

I due tipi di reato
Infatti, mentre il reato di furto aggravato è procedibile di ufficio, il reato di appropriazione indebita richiede la proposizione della querela, entro 90 giorni dal momento della conoscenza del fatto di reato, da parte dell'amministratore che sia stato previamente autorizzato dall'assemblea. Secondo il consolidato orientamento della Cassazione il condominio degli edifici non è un soggetto giuridico dotato di una personalità distinta da quella dei suoi partecipanti, ma uno strumento di gestione collegiale degli interessi comuni dei condòmini, attraverso il quale deve esprimersi la volontà di sporgere querela.

Ne consegue che la presentazione della querela in relazione ad un reato commesso in danno del patrimonio condominiale presuppone uno specifico incarico conferito all'amministratore dall'assemblea dei condòmini (Cassazione 2347/2015; Cassazione 6197/2010; Cassazione 249259/2000).

Il caso trattato
La Corte di appello condannava un condòmino per furto aggravato di energia elettrica sottratta al condominio; l'imputato ricorreva in Cassazione lamentando l'errata qualificazione del reato che sarebbe stata quella di appropriazione indebita. La Cassazione nella sentenza 17773/2022 annullava la pronuncia impugnata per un nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello, poiché rilevava che l'imputato, con allacci abusivi alla rete condominiale, beneficiava dell'energia utilizzata per fare funzionare dei suoi macchinari, ricavando il relativo profitto con danno degli altri condòmini che vedevano un notevole aumento degli importi della bolletta energetica.

Il Giudice di appello accertava che l'allaccio abusivo era stato realizzato dall'imputato senza la manomissione dei due contatori condominiali, bensì tramite il filo elettrico della spina di corrente, che alimentava il cancello di ingresso e il giardino condominiale, che era stato manomesso attraverso due fili di corrente di circa 50 cm, entrambi collegati all'alimentazione in uso esclusivo dell'imputato ed occultati in una canalina di plastica posta all'interno del quadro. Pertanto, appariva evidente che la manomissione era intervenuta sulla linea elettrica di alimentazione delle utenze condominiali.

Individuabile il delitto di furto
Per la giurisprudenza della Corte (sentenze 115/2021 e 117/2021) integra il delitto di furto e non quello di appropriazione indebita la condotta del condòmino che, mediante l'allaccio abusivo posto a valle del contatore condominiale, si impossessi ad uso della propria abitazione di energia elettrica destinata, invece, all'alimentazione di apparecchi ed impianti ad uso comune. La distinzione tra i due reati risiede nel fatto che nel caso dell'appropriazione indebita vi è già un acquisito ed autonomo potere dispositivo dell'agente sul bene, che è un potere di fatto il quale si esercita al di fuori del controllo di chi ha un potere giuridico maggiore. Se esiste il predetto potere di fatto sul bene, il mancato rispetto dei limiti di utilizzo, consiste nel reato di appropriazione indebita, nel caso contrario si è in presenza del furto.

La Cassazione, per quanto riguarda la sottrazione dell'energia elettrica condominiale, distingue:
- il reato di furto quando la sottrazione avviene direttamente dal contatore;
- il reato di appropriazione, laddove l'autore riesca a deviarla, a proprio beneficio, dopo che è transitata dal contatore verso gli impianti degli spazi ad uso esclusivo del proprio appartamento o della proprietà singola, realizzando una modalità di deviazione che non raggiunge gli spazi condominiali.

Quando c’è invece di appropriazione indebita
Per la Cassazione (sentenza 54014/2018) se il condòmino esercita un potere autonomo di disposizione dell'energia elettrica, al di fuori del controllo altrui, realizza una condotta di indebita fruizione che è qualificabile come appropriazione indebita e non di furto. Nel caso trattato la Corte ha rinviato la decisione alla Corte di appello per accertare se l'appropriazione abbia avuto ad oggetto l'energia che, transitando attraverso il contatore, serviva in concreto per alimentare le parti comuni o i beni comuni, oppure se la manomissione attuata dal ricorrente abbia realizzato una deviazione del flusso della corrente, dopo che era transitata dal contatore condominiale, verso gli impianti a suo uso esclusivo.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©