Condominio

È correttamente convocato l’incontro di mediazione in videoconferenza

Nel caso in esame l’amministratore, colpevolmente, aveva tenuto all’oscuro l’assemblea e aveva deciso di non partecipare

di Eugenia Parisi

La delibera assembleare di un palazzo storico veniva impugnata per difetto della maggioranza dei condòmini presenti e votanti, nonché per un presunto conflitto di interessi, con richiesta della condanna al pagamento del doppio del contributo unificato per mancata comparizione del condominio in mediazione.

L’impugnazione era stata tempestivamente avanzata mediante deposito dell’istanza conciliativa presso un organismo abilitato, che aveva sospeso il termine decadenziale di cui all’articolo 1137 Codice civile. Tuttavia, all’incontro di mediazione il condominio non aveva partecipato per scelte assunte personalmente dall’amministratore, anziché per una determinazione dei condòmini, mai convocati: la sentenza 1218/22 del Tribunale di Palermo rigettava però la domanda.

La normativa di riferimento
Il condominio era stato invitato a partecipare all’incontro di mediazione da svolgersi in modalità video-telematica su applicativo di connessione digitale Skype, sistema contemplato dalla normativa che ha introdotto nel nostro sistema processuale gli strumenti digitali e telematici di connessione tramite web. L’articolo 4, comma 2, del Dl 193/2009 convertito con modifiche dalla legge 24/2010, prescrive, infatti, che nel processo civile e penale, tutte le comunicazioni e notificazioni per via telematica si effettuano mediante posta elettronica certificata, ai sensi del Dlgs 82/2005 e successive modifiche, del Dpr 68/2005 e delle regole tecniche stabilite con i decreti di cui al comma 1 nei modi e nelle forme previste dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore dello stesso.

L’estensione del domicilio digitale
L’articolo 3, comma 1, del Dlgs 82/2005, prescrive che chiunque ha diritto di usare le soluzioni e gli strumenti di cui al medesimo codice dell’amministrazione digitale nei rapporti con i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, cioè le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici, i privati cittadini anche associati e costituiti in persone giuridiche private e pubbliche. A far data dal dicembre 2017, il Parlamento ha approvato e dato esecuzione ai decreti integrativi del Dlgs 179/2016, cioè il Codice dell’amministrazione digitale della Pubblica amministrazione.

Tali ultimi provvedimenti hanno esteso il domicilio digitale ad ogni cittadino, associazione o ente che, pertanto, individuano il proprio domicilio digitale presso un indirizzo di posta elettronica certificata o equivalente, presso il quale ricevere ogni comunicazione avente valore legale della pubblica amministrazione e valido anche ai fini di ogni altra comunicazione elettronica avente valore legale.

D’altra parte anche con riguardo al condominio ed ai procedimenti ad esso inerenti lo stesso comma 3 dell’articolo 66 disposizioni attuative Codice civile ha stabilito che l’avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell’ordine del giorno delle indette assemblee condominiali, deve essere comunicato a mezzo posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mani (rilevante al proposito la pronuncia di Cassazione 27352/2016 che afferma che il domicilio digitale del condominio coincide con quello dell’amministratore).

Le circostanze di fatto
L’attore aveva inviato tempestivamente all’indirizzo di posta elettronica certificata dello studio amministrativo l’avviso di convocazione in mediazione per avvisare l’amministratore a partecipare all’incontro di mediazione conciliativa e per consentirgli d’informare il condominio della pendenza dell’impugnazione della delibera in parola. L’amministratore, oltre a non aver partecipato all’incontro di mediazione cui era stato debitamente convocato non aveva neanche riferito ai condòmini dello stesso invito a partecipare all’incontro di mediazione.

Conseguentemente, arrogandosi il diritto di non partecipare e di non far partecipare il condominio al procedimento di mediazione conciliativa, diritto che competeva, invece, all’assemblea dei condòmini, non aveva neppure eseguito il mandato conferito dai condòmini che avevano deciso di incaricare l’amministratore stesso di tentare un approccio bonario e transattivo della vicenda.

Emergeva, quindi, solo una responsabilità dell’amministratore del condominio che aveva taciuto, pur dovendolo fare perché obbligato dalla legge, le informazioni dovute all’assemblea dei condòmini con riferimento, come nel caso di specie, alla pendenza della vertenza proposta con l’istanza di mediazione a lui comunicata e della causa di impugnativa della delibera assembleare che atteneva ad attività che esorbitavano dalle attribuzioni dell’amministratore (articolo 1131 comma 3, Codice civile).

L’esito
L’amministratore del condominio convenuto aveva eluso, senza fornire un legittimo motivo discriminante, i suoi doveri di informazione dei condòmini, affidati dal legislatore dall’articolo 1129 e 1130 Codice civile. Ma tale circostanza, non ha indotto il giudice a irrogare una sanzione ex articolo 8 Dlgs 28/2010 contro il condominio che è stato deliberatamente e inconsapevolmente tenuto all’oscuro dall’illecito comportamento dell’amministratore che, invece, deve risponderne in altra sede ed in persona propria tramite ricorso per revoca ex articolo 64 disposizioni attuative Codice civile.

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