Condominio

Opposizione a decreto ingiuntivo, sindacabilità del giudice solo se la delibera è nulla

Nei casi di annullabilità invece chi intende opporsi all’ingiunzione deve aver preventivamente impugnato la delibera contestata

di Fabrizio Plagenza

Al giudice dell'opposizione al decreto ingiuntivo è preclusa la possibilità di sindacare l'invalidità delle delibere impugnate. Se questo è il principio generale, l'eccezione è data dall'ipotesi in cui la delibera su cui si fondi il decreto ingiuntivo sia radicalmente nulla. In questo ultimo caso il giudice dell'opposizione potrebbe verificare incidentalmente la nullità radicale della delibera stessa (Cassazione 23688/2014). Il principio continua a trovare applicazione nelle aule di giustizia con ripetitività. Ciò dimostra che, ancora oggi, la questione non sia del tutto chiara, quanto meno per chi solleva eccezioni in tal senso.

I fatti
È, nuovamente, il caso del Tribunale di Roma che, con la recentissima sentenza 5970 depositata il 20 aprile 2022 è ritornato, sebbene nelle vesti di Giudice d'appello, sulla questione.Nel caso trattato dal giudice romano, un condominio proponeva gravame avverso una sentenza resa dal Giudice di pace di Roma, con cui era stata accolta l'opposizione proposta da un condomino avverso un decreto ingiuntivo allo stesso notificato dal condominio, per il pagamento di oneri condominiali.

La sentenza di primo grado aveva portato alla revoca del decreto e la condanna del condominio ricorrente al rimborso delle spese del giudizio.Il condominio, tuttavia, proponeva appello sulla base della seguente principale motivazione : il primo giudice, trattandosi di un'opposizione a decreto ingiuntivo per oneri condominiali «doveva limitarsi a constatare l'efficacia della delibera di approvazione del bilancio posta a fondamento del credito e non poteva anche sindacare come invece ha fatto la congruità delle somme ivi previste nonchè il merito della debenza».

La mancata impugnazione della delibera
Nel caso in esame, emergeva che il rendiconto consuntivo non era stato oggetto di impugnativa. Orbene, si legge nella sentenza 5970/2022, che il rendiconto consuntivo, «dopo che è stato approvato dall'assemblea, può essere impugnato ai sensi dell'articolo 1137 Codice civile; in mancanza di impugnazione, esso stesso costituisce un idoneo titolo del credito complessivo nei confronti di quel singolo partecipante, pur non costituendo un nuovo fatto costitutivo del credito stesso». Il giudice precisava che in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, l'opponente non aveva impugnato la delibera sottesa, con ciò limitandosi a prospettarne dei vizi (mancata convocazione ed illegittimo addebito di spese) comportanti la mera annullabilità e non anche la sua radicale nullità (quanto alla mancata convocazione,vedi articolo 66 disposizioni attuative Codice civile).

Delibere nulle ed annullabili
Il Tribunale romano richiama, con riguardo alle spese, la giurisprudenza della Suprema corte secondo cui «In tema di deliberazioni dell’assemblea condominiale, sono nulle le deliberazioni con le quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati i generali criteri di ripartizione delle spese previsti dalla legge o dalla convenzione, da valere per il futuro, trattandosi di materia che esula dalle attribuzioni dell’assemblea previste dall’articolo 1135, numeri 2) e 3), Codice civile e che è sottratta al metodo maggioritario; sono, invece, meramente annullabili le deliberazioni aventi ad oggetto la ripartizione in concreto tra i condòmini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni adottate senza modificare i criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione, ma in violazione degli stessi, trattandosi di deliberazioni assunte nell’esercizio delle dette attribuzioni assembleari, che non sono contrarie a norme imperative, cosicché la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza previsto dall’articolo 1137, secondo comma,Codice civile (Cassazione Sezioni unite 9839/2021).

Conclusioni
Dunque, richiamati gli insegnamenti della Cassazione, il Tribunale di Roma non poteva che rilevare che i vizi eccepiti avrebbero dovuto essere dunque necessariamente dedotti in sede di opposizione al decreto (non in via di eccezione, ma) in via di azione, con apposita domanda di annullamento proposta in via riconvenzionale ai sensi dell’articolo 1137, secondo comma,Codice civile.

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