Condominio

Sì alle tabelle millesimali approvate a maggioranza, se non derogano i criteri legali di riparto delle spese

Non necessaria l’unanimità dei condòmini quando le modifiche delle tabelle rispecchiano i criteri di riparto ordinari

di Edoardo Valentino

Un condominio depositava ricorso per decreto ingiuntivo avverso due condòmini al fine di ottenere il pagamento di alcune spese condominiali arretrate. I condòmini ingiunti, tuttavia, proponevano opposizione al decreto ingiuntivo contestando la quantificazione delle spese condominiali oggetto del ricorso monitorio in ragione della presunta invalidità delle tabelle. Le tabelle in questione, infatti, non erano state approvate all'unanimità dai condòmini, ma solo accolte con la maggioranza del voto degli aventi diritto.

A seguito dell'edificazione dello stabile, infatti, il costruttore aveva stabilito nel regolamento come l'amministratore appena nominato avrebbe avuto il compito, non appena i condòmini avessero raggiunto un numero sufficiente di presenze a seguito dell'acquisto dei nuovi appartamenti, di convocare un'assemblea e fare loro approvare le tabelle millesimali per il riparto delle spese di gestione dello stabile.Le tabelle in questione, quindi, erano state approvate a maggioranza dei condòmini, ma non con la loro unanimità.

Le pronunce di merito ed il ricorso alla Suprema corte
All'esito del processo di primo grado il decidente accoglieva il ragionamento dei condòmini e la loro opposizione, revocando il decreto ingiuntivo opposto.La vicenda approdava quindi in appello a seguito di impugnazione del condominio.In riforma della prima decisione, però, il giudice d'appello confermava il decreto ingiuntivo e compensava le spese di lite.I condòmini agivano quindi in sede di Cassazione con ricorso incentrato su un unico motivo e volto a contestare la validità delle tabelle condominiali laddove non approvate con l'unanimità dei consensi.

Con la sentenza numero 13024 del 26 aprile 2022 la seconda sezione della Cassazione rigettava il ricorso e sottolineava un importante principio di diritto condominiale.Secondo la Corte, infatti, la vicenda in oggetto era già stata, in punto di diritto, valutata dalla Corte a Sezioni unite la quale, con la decisione numero 18477 del 9 agosto 2010 aveva già pronunciato il seguente principio di diritto: «le tabelle millesimali non devono essere approvate con il consenso unanime dei condòmini, essendo sufficiente la maggioranza qualificata di cui all'articolo 1139 Codice civile, comma 2» e questo «ove non risulti espressamente che si sia inteso derogare al regime legale di ripartizione delle spese, si sia inteso, cioè, approvare quella “diversa convenzione” di cui all'articolo 1123 Codice civile».

Conclusioni
Richiamando quindi i principi espressi nel citato arresto delle Sezioni unite, la Cassazione affermava che è valida l'approvazione delle tabelle millesimali o la loro modifica anche a maggioranza dei condòmini laddove queste tabelle rispecchino i criteri di riparto ordinari e ciò perché «la sufficienza del consenso maggioritario per l'approvazione delle tabelle millesimali discende dal fatto che essa è meramente ricognitiva dei valori e dei criteri stabiliti dalla legge, e quindi dell'esattezza delle operazioni tecniche di calcolo della proporzione tra la spesa ed il valore della quota o la misura dell'uso» (si veda sentenza in commento).Laddove, invece, i condòmini intendano approvare criteri di riparto che derogano ai normali criteri di ripartizione – e quindi in difformità dall'articolo 1123 del Codice civile – allora tali tabelle dovranno necessariamente essere approvate o modificate con l'unanimità dei consensi dei condòmini.

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