Condominio

Annullabile, non nulla, la delibera che suddivide le spese senza decidere il criterio di riparto

Il deliberato è nullo quando l'assemblea a maggioranza stabilisce o modifica criteri difformi dalla legge, qui le spese erano state divise ma senza decidere i criteri da seguire

di Giovanni Iaria

È annullabile e non nulla la delibera con la quale l'assemblea condominiale suddivide le spese comuni fra tutti i condòmini in violazione dell'articolo 1123 del Codice civile senza adottare alcuna decisione in merito ai criteri di ripartizione da seguire. Lo scrive il Tribunale di Sondrio con la sentenza 59/2022, pubblicata l'11 febbraio 2022.

I fatti
Alcuni condòmini agivano in giudizio contro il proprio condominio chiedendo al Tribunale che venisse dichiarata nulla e/o annullata e/o inefficace una delibera con la quale l'assemblea aveva approvato il bilancio consuntivo ripartendo le spese relative ad alcuni lavori in proporzione ai millesimi di proprietà di ciascun condòmino. Gli attori deducevano, fra i vari motivi, l'illegittimità della delibera per la violazione del terzo comma dell'articolo 1123 del Codice civile sostenendo che alcune spese dovevano essere poste a carico dei soli condòmini per i quali i lavori erano stati eseguiti.

L’impugnazione tardiva
Costituendosi in giudizio il condominio, nel sostenere la legittimità della delibera impugnata, eccepiva la tardività dell'azione evidenziando che comunque i presunti vizi denunciati rientravano nell'ambito dei vizi di annullabilità da far valere nel termine perentorio di decadenza di trenta giorni previsto dall'articolo 1137 del Codice civile, decorrenti dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti. Nel caso di specie, i ricorrenti erano stati tutti presenti all'assemblea, personalmente o per delega, e l'impugnazione era stata proposta dopo la ricezione del verbale che l'amministrato le aveva inviato su loro richiesta e oltre il termine dei trenta giorni dalla data di svolgimento dell'assemblea.

La decisione
Le rimostranze dei condòmini sono state tutte rigettate dal Tribunale il quale, concordando con la tesi sostenuta dal condominio, ha ritenuto l'impugnazione proposta tardivamente. Secondo il giudicante, non si deve confondere il caso in cui l'assemblea a maggioranza stabilisce o modifica i criteri di ripartizione delle spese rispetto al caso in cui l'assemblea abbia semplicemente determinato in concreto la ripartizione delle spese in difformità ai criteri, come avvenuto nel caso esaminato dove non era stata assunta alcuna decisione in merito ai criteri da seguire. Nel primo caso la delibera è nulla, mentre nel secondo caso, invece, è annullabile.

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