Condominio

Decreto ingiuntivo notificato oltre i termini. Effetti dell’opposizione ed insindacabilità del giudice

Il giudice dell'opposizione non può rilevare l'invalidità delle delibere impugnate, a meno che queste non siano radicalmente nulle

di Fabrizio Plagenza

Come spesso accade, per il recupero della morosità derivante dal mancato pagamento degli oneri condominiali, il condominio (e per esso l'amministratore), ricorre allo strumento procedurale previsto dagli articoli 633 Codice procedura civile e seguenti. Facciamo riferimento al procedimento per ingiunzione di pagamento. Procedimento che, pur nella sua snellezza, deve seguire le regole procedurali che il nostro ordinamento, in modo assai rigoroso, impone. Con la recente sentenza 5831 depositata il 19 aprile 2022, il Tribunale di Roma ha deciso la causa introdotta da un condomino che aveva proposto opposizione avverso un decreto ingiuntivo ottenuto dal condominio.

La vicenda
L'opponente eccepiva in primo luogo «l'inefficacia del decreto ingiuntivo, attesa l'avvenuta notifica dello stesso, nei suoi confronti, oltre il termine di sessanta giorni dalla pronuncia». Nel merito, evidenziava di aver effettuato pagamenti, nel periodo dal 2012 al 2018, per un importo complessivo di una somma ingente. Si costituiva in giudizio il condominio che contestava le deduzioni ed eccezioni di controparte, evidenziando, nel merito, come il credito azionato in sede monitoria era dimostrato da «delibere di spesa e conseguenti piani di ripartizione, approvati dall'assemblea condominiale e mai contestati».

Giova ricordare il contenuto della disposizione di cui all'articolo 644 Codice procedura civile : «Il decreto d’ingiunzione diventa inefficace qualora la notificazione non sia eseguita nel termine di sessanta giorni dalla pronuncia, se deve avvenire nel territorio della Repubblica e di novanta giorni negli altri casi; ma la domanda può essere riproposta».In merito alla prima eccezione, relativa alla tardività della notifica del decreto ingiuntivo, il Tribunale romano rilevava che, effettivamente, il reclamo era fondato, atteso che la notifica si perfezionava «oltre il termine ex articolo 644 Codice procedura civile».

Gli effetti del ritardo della notifica
L'effetto della tardività della notifica portava il giudice a rilevare che in assenza di una tempestiva notificazione del titolo, l'avanzata eccezione di «inefficacia del decreto debba essere accolta, non essendosi provveduto alla notifica del titolo nel termine fissato ex lege».Tuttavia, alla luce della proposta opposizione, il ragionamento del giudice non poteva fermarsi alla declaratoria di inefficacia del titolo azionato.Come noto, la giurisprudenza ha chiarito infatti che la notificazione del decreto ingiuntivo oltre il termine di sessanta giorni dalla pronuncia comporta, ai sensi dell'articolo 644 Codice procedura civile, l'inefficacia del provvedimento, vale a dire rimuove l'intimazione di pagamento con esso espressa e osta al verificarsi delle conseguenze che l'ordinamento vi correla, «ma non tocca, in difetto di previsione in tal senso, la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale».

Ne deriva che, ove su detta domanda si costituisca il rapporto processuale, ancorchè su iniziativa della parte convenuta in senso sostanziale, la quale eccepisca quell'inefficacia, «il giudice adito, alla stregua delle comuni regole del processo di cognizione, ha il potere - dovere non soltanto di vagliare la consistenza dell'eccezione (con le implicazioni in ordine alle spese della fase monitoria), ma anche di decidere sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente ( Cassazione 21050/06)». Il giudice romano, pertanto, (alla luce del suo potere-dovere), entrava nel merito e rilevava l'omessa impugnativa delle delibere assembleari poste alla base della richiesta creditoria.

Conclusioni
Sul punto, è recente un'altra sentenza del Tribunale di Roma (sentenza 2847/2022) che conferma il ragionamento posto a fondamento del giudice, anche nella sentenza in commento («l'ambito dell'opposizione a decreto ingiuntivo è ristretto alla sola verifica della esistenza e della efficacia della deliberazione assembleare» (Cassazione 19605/2012 e Cassazione Sezioni unite 26630/2009). Il giudice dell'opposizione al decreto ingiuntivo non può rilevare, pertanto, l'invalidità delle delibere impugnate, con l'unica eccezione che si verifica nel caso in cui la delibera su cui si fonda il decreto ingiuntivo sia radicalmente nulla. In questo ultimo caso il giudice dell'opposizione potrebbe verificare incidentalmente la nullità radicale della delibera stessa (Cassazione 23688/2014).

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