Condominio

Nulla la nomina dell’amministratore approvata all’unanimità ma priva di indicazione del compenso

Andava richiamato nel testo e allegato allo stesso il preventivo inviato prima dell’assemblea a tutti i condòmini

di Annarita D’Ambrosio

Attenzione a deliberare la nomina dell’amministratore senza che sia specificato nel testo il compenso per l’attività da svolgere. Perchè si sani il vizio che inficia la nomina stessa vanno richiamiate ed allegate nella delibera le comunicazioni inviate a tutti i condòmini con l’indicazione dell’importo da corrispondere. Lo precisa l’ordinanza della Cassazione 12927/2022 depositata il 22 aprile.

I fatti e le pronunce di merito
Una Srl condomina contestava la decisione della Corte d'appello di Trieste che, confermando la pronuncia di primo grado, aveva ritenuto valida la nomina dell’amministratore, deliberata all’unaniminità, e non impugnata, ma priva dell’indicazione del compenso. Secondo i giudici di secondo grado l'ammontare richiesto non deve necessariamente essere indicato nella delibera che conferisce l'incarico, né emergere dal verbale. Nel caso specifico era stato reso noto a tutti i condòmini a mezzo invio di un preventivo che conteneva il compenso e anche il riparto e il piano rate.

La nomina dell’amministratore nelle previsioni del Codice
Denuncia la violazione dell’articolo 1129 comma 14 Codice civile la Srl trovando pieno sostegno da parte della Cassazione. Ricorso fondato perché la nomina dell'amministratore di condominio a seguito della riforma del 2012, si struttura, come scambio di proposta ed accettazione, secondo quanto si desume dai commi 2 e 14 del medesimo articolo 1129 Codice civile, nonché dall'articolo 1130, numero 7, Codice civile, il quale dispone che la nomina dell'amministratore deve essere annotata in apposito registro. Più in generale, dall'articolo 1130 numero 7 e dall'articolo 1136, ultimo comma, Codice civile si evince che la delibera di nomina dell'amministratore ed il correlato contratto di amministrazione devono avere forma scritta (Cassazione Sezioni unite 943/1999).

Conclusioni
È dunque violato l’articolo 1129, nel punto in cui prescrive che «l’amministratore, all’atto dell’accettazione della nomina e del suo rinnovo, deve specificare analiticamente, a pena di nullità della nomina stessa, l’importo dovuto a titolo di compenso per l’attività svolta». Perché la nomina sia valida è necessario quindi che risulti da un documento, approvato dall'assemblea, che rechi, anche mediante richiamo ad un preventivo espressamente indicato come parte integrante del contenuto di esso, l'elemento essenziale della analitica specificazione dell'importo dovuto a titolo di compenso, specificazione che non può invece ritenersi implicita nella delibera assembleare di approvazione del rendiconto.

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