Condominio

Mediazione obbligatoria, il giudice ne dispone la rinnovazione se la parte istante non è quella onerata

La mediazione è correttamente esperita solo con la presenza personale della parte istante anche quando il convenuto non vi aderisca

di Luana Tagliolini

Se all'incontro di mediazione obbligatoria non partecipa la parte istante, il giudice può disporre la rinnovazione del procedimento di mediazione se tale parte non è quella onerata.

I fatti ed i precedenti
La vicenda verteva in materia di locazione rientrante tra quelle indicate nell'articolo 5, comma 1-bis del Dlgs 28/2010 e per le quali la mediazione civile è obbligatoria in quanto condizione di procedibilità in giudizio ed onerato a promuovere l'istanza era stato l'opponente-debitore al decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti per la richiesta di canoni scaduti il quale, però, non si era presentato al primo incontro con il mediatore.La mediazione si concludeva con esito negativo per mancata comparizione della parte istante essendo necessaria al primo incontro e il procedimento di mediazione non poteva dirsi utilmente concluso ai fini di ritenere soddisfatta la condizione di procedibilità.

Anche in altre pronunce (Tribunale di Cosenza, ordinanza 66/2020), in assenza dell’istante al procedimento di mediazione (nel caso di specie era comparso il solo avvocato, sprovvisto di procura), la domanda giudiziale era stata dichiarata improcedibile.Diversamente, la mediazione può dirsi correttamente esperita solo con la presenza personale della parte istante anche quando il convenuto non aderisce alla procedura.

La decisione
Nella fattispecie in esame, invece, il Tribunale di Taranto (ordinanza 17 marzo 2022), nonostante l'istante fosse assente, disponeva la rinnovazione del procedimento di mediazione perché rilevava che il provvedimento, con cui era stato onerato l'opponente-debitore a instaurare istanza di mediazione, andava emendato in base al nuovo orientamento delle Sezioni unite della Cassazione.

Nella pronuncia si precisa che l'onere di promuovere la procedura di mediazione in sede di opposizione deve ricadere sul creditore opposto in quanto parte attrice in senso sostanziale e non sul debitore opponente: «nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, del Dlgs 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo» (Sezioni unite 19596/2020).

In pratica il tribunale, cosciente dell'errore di identificazione del soggetto onerato, ha doverosamente disposto il rinnovo della mediazione da esercitarsi, entro quindici giorni dalla notifica dell' ordinanza, ad istanza del creditore-opposto (unica parte interessata) il quale dovrà attivarsi nei termini se non vorrà incorrere nella revoca del decreto ingiuntivo.

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