Condominio

Valida la delibera che approva la spesa per la polizza di tutela legale del condominio

Non è intaccato il diritto di dissentire dalle liti che si applica solo per le controversie eccedenti le attribuzioni demandate all'amministratore

di Giovanni Iaria

È valida la delibera con la quale l'assemblea approva la spesa per la stipula di una polizza assicurativa per la tutela delle spese legali del condominio per tutte le azioni concernenti le parti comuni dell'edificio promosse da o nei confronti del condominio, ponendola a carico di tutti i condòmini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno.

Lo ha ribadito la Cassazione con l'ordinanza 11349/2022, pubblicata il 7 aprile 2002, che ha confermato la sentenza del Tribunale che aveva rigettato l'impugnazione di una delibera assembleare promossa da una condòmina la quale chiedeva l'annullamento in quanto nell'approvare il bilancio preventivo l'assemblea aveva ripartito fra tutti i condòmini la spesa relativa alla stipula della polizza assicurativa di tutela legale.

Le ragioni di parte ricorrente
La condòmina ne deduceva l'illegittimità per la violazione dell'articolo 1132 del Codice civile, che riconosce al singolo condòmino la possibilità di separare la propria responsabilità rispetto agli altri condòmini dalle conseguenze negative che potrebbero derivare dalla lite, nel caso in cui l'assemblea decide di agire o di resistere in un giudizio che riguarda parti comuni promosso da terzi nei confronti del condominio.

La Cassazione, nel decidere il ricorso promosso dalla condòmina, dopo aver osservato che il sindacato dell’autorità giudiziaria non può estendersi alla valutazione del merito e al controllo della discrezionalità di cui dispone l’assemblea, ha escluso la contrarietà della delibera di approvazione della polizza spese legali all'articolo 1132 Codice civile, evidenziando la totale divergenza di contenuti e di funzione tra l’oggetto del contratto della polizza assicurativa e il diritto al dissenso alle liti riconosciuto al singolo condòmino.

Il dissenso alla liti e la sua applicazione
Gli ermellini hanno ricordato che l'articolo 1132 del Codice civile esclude l'onere del condòmino dissenziente di partecipare alla sola rifusione delle spese del giudizio in favore della controparte nel caso in cui l'esito della lite è sfavorevole per il condominio. L'onere del condòmino dissenziente di partecipare alle spese affrontate dal condominio per la propria difesa sussiste, invece, tutte le volte in cui non è stato possibile ottenerle dalla controparte.

Il diritto di dissentire dalle liti si applica solo per le controversie eccedenti le attribuzioni demandate all'amministratore ai sensi degli articoli 1130 e 1131 del Codice civile, mentre non può essere esercitato per i giudizi dove l'amministratore per agire non necessita dell'autorizzazione o di una successiva ratifica da parte dell'assemblea. Esso deve essere esplicitamente manifestato dal condòmino dissenziente il quale è, comunque, esposto verso i terzi per le conseguenze negative della responsabilità del condominio. In questi casi ad esso è riconosciuto il diritto di rivalersi nei confronti dei condòmini che hanno aderito alla lite per le somme versate alla parte risultata vittoriosa nel giudizio.

Conclusioni
Il diritto al dissenso riconosciuto al singolo condòmino rispetto alla singola lite deliberata dall'assemblea, hanno concluso gli ermellini, non impedisce la stipula di una polizza per la tutela legale del condominio, né può impedire la stipula di un tale contratto e le spese derivanti dalla conclusione della polizza assicurativa, come tutte quelle derivanti dalle obbligazioni contratte dal condominio nel comune interesse, vanno ripartite nei rapporti interni fra i singoli condòmini ai sensi dell'articolo 1123 del Codice civile, in quanto sono diverse dalle spese di lite per il caso di soccombenza di cui all'articolo 1132 del Codice civile.

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