Condominio

Va rimossa la tettoia in aderenza al muro esterno del palazzo se riduce il passaggio di luce al vicino

L'installazione non può essere considerata ristrutturazione laddove non sia provata l'esistenza di una struttura preesistente

di Roberto Rizzo

La tettoia costruita in aderenza al muro del fabbricato che toglie luce ed aria alla finestra del vicino dev'essere senz'altro rimossa laddove, dalle risultanze processuali e dall'espletata Ctu, non sia emersa prova che la nuova opera costituisca una semplice ristrutturazione di quella già esistente. Questo il principio di diritto sancito dalla Corte d'appello di Roma con la sentenza 2226 del 04 aprile 2022, con la quale è stata confermata la pronuncia di primo grado del Tribunale di Latina e l'appellante è stata condannata alla immediata rimozione del manufatto in contestazione, edificato in violazione delle distanze legali, ed al pagamento dell’importo di 4000 euro, a titolo di risarcimento dei danni cagionati alla controparte (si veda anche la sentenza del Tribunale di Taranto 658/2022).

Il concetto di ristrutturazione
Nel merito, l’appellante ha lamentato l’omessa valutazione da parte del nominato Consulente tecnico d'ufficio della circostanza per la quale la tettoia costruita in aderenza al muro perimetrale dell'edificio sarebbe stata una mera ristrutturazione di quella già esistente, costruita negli anni novanta.Come tale, non essendo nuova costruzione, l'opera non avrebbe dovuto soggiacere alla normativa sulle distanze tra edifici, impropriamente richiamata dall'ausiliario del giudice.La Corte distrettuale ha ritenuto la censura non meritevole di accoglimento, osservando, al contrario, come il Consulente abbia accertato la novità della costruzione sulla base di elementi fattuali e riscontri precisi e concordanti.

Decisivi, infatti, sono risultati i materiali utilizzati, definiti testualmente attuali; l'assenza di tracce sulla muratura di preesistenti strutture o tettoie nonché i verbali dei sopralluoghi effettuati in passato dai Vigili del fuoco che, già da decenni, attestavano la presenza sul muro perimetrale di opere abusive, ma di altra natura.Il Ctu, pertanto, ha puntualmente accertato che la tettoia costituiva effettivamente una costruzione nuova, la cui realizzazione ha cagionato al vicino un pregiudizio immediato e diretto, limitando sensibilmente la luce di passaggio dalla finestra della sua abitazione.

Quanto, poi, alla contestata applicabilità della normativa sulle distanze, la tettoia è risultata essere stata realizzata in aderenza anche al muro portante di altro condominio confinante, in aperta violazione dell'articolo 872 Codice civile, rimanendo, per ciò stesso, il rapporto oggetto d'indagine di natura privatistica, senza assumere alcun profilo di natura pubblicistica e, dunque, regolato dalla richiamata disciplina codicistica.Infine rispetto alla liquidazione dei danni in favore dell'appellato, la Corte non solo ritiene legittimo il ristoro in virtù della limitazione di luce e d'aria subita da quest'ultimo per effetto dell'illecita costruzione, ma ritiene l'importo congruo, se non addirittura limitato, dato l'enorme lasso di tempo intercorrente tra l'edificazione della tettoia e l'esecuzione materiale dell'ordine di rimozione della stessa.

Il precedente
La pronuncia in commento, peraltro, appare degna di nota in quanto è conforme ad altra di merito molto recente (Tribunale di Taranto, 658/2022).La sentenza del giudice tarantino, come quella della Corte d'appello capitolina, evidenzia il ruolo centrale che, nei giudizi aventi ad oggetto la qualificazione di un manufatto come nuova opera ovvero mera ristrutturazione, può assumere la Consulenza tecnica d'ufficio ai fini dell'esatta individuazione della normativa applicabile.

Nel caso del Tribunale di Taranto, in particolare, la Consulenza ha permesso al giudicante di valutare la legittimità dell'installazione di una pensilina posta a copertura di un balcone privato, escludendola.Proprio in quanto anch'essa aderente al muro perimetrale del fabbricato, è risultata essere un'illecita installazione realizzata dal singolo, con grave pregiudizio dei diritti, in quel caso, del condòmino soprastante.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©