Condominio

Risponde il condominio dell’afflusso di acque reflue condominiali nello scarico nella rete fognaria privata

Quest’ultimo può poi rivalersi sul costruttore dello stabile che ha prodotto il danno ancor prima della costituzione del condominio stesso

di Luana Tagliolini

L'afflusso illecito di acque reflue dello scarico condominiale nella rete fognaria posta sul fondo altrui obbliga il condominio, in quanto soggetto della turbativa, alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi.

I fatti
Un condominio veniva citato in giudizio dai proprietari del fondo confinante per sentirlo condannare alla rimozione dell'allaccio abusivo delle acque reflue dell’edificio alla rete fognaria privata degli attori anziché essere allacciato alla condotta comunale.Il condominio, costituitosi, eccepiva che la responsabilità dell’allaccio era imputabile alla società costruttrice dell’edificio in quanto le opere furono realizzate in un momento in cui l'edificio non era stato ancora edificato.

Per tale motivo, chiedeva di essere manlevato da ogni conseguenza pregiudizievole derivante dall'illecito commesso dal terzo costruttore ottenendo la chiamata di questi in giudizio.Entrambi chiedevano, in via riconvenzionale, che fosse costituita una servitù coattiva di scarico fognario, ai sensi dell’articolo 1043 Codice civile.Il Tribunale accoglieva la domanda; il condominio veniva condannato a rimuovere l’allaccio e la società costruttrice a risarcire i danni agli attori, mentre rigettava la costituzione di servitù di scarico, difettandone i presupposti.

La pronuncia di secondo grado
Il condominio propose appello contro tale decisione per le stesse motivazioni del primo grado di giudizio sostenendo che era la ditta a dover essere condannata allo svolgimento dei lavori di restituzione nel pristino stato delle condotte al fine di eliminare l'illecito tenuto anche conto, tra l'altro, che gli attori sapevano dell'esistenza dell'allaccio e, attivandosi solo dopo molti anni, avrebbero dato acquiescenza e fatto prescrivere il loro diritto.La società non si era costituita.La Corte di appello de L’Aquila (sentenza 395/2022) respingeva la domanda riconvenzionale riguardante la costituzione di servitù di scarico coattiva avendo, il condominio, l'alternativa di potersi allacciare alla fognatura pubblica.

Nel merito, accoglieva parzialmente l'appello. Per quel che qui interessa, i giudici di merito avevano precisato che gli attori (attuali appellati) non avevano agito in base all'articolo 2043 Codice civile (risarcimento per fatto illecito) per ottenere la condanna al risarcimento del danno di colui che lo aveva causato ma avevano esercitato l’azione negatoria prevista dall’articolo 949 Codice civile per ottenere l’accertamento dell'assenza del diritto del terzo sul proprio bene (in questo caso, dell’assenza del diritto alla servitù) e la condanna alla rimozione delle turbative esistenti.

Conclusioni
Rispetto a questa domanda, legittimato passivo dell’azione negatoria era il condominio perché poneva in essere la turbativa attraverso l'utilizzo dello scarico fognario abusivo e ne domandava il mantenimento con la richiesta di servitù coattiva, per cui era corretto condannare l'ente a rimuovere l’allaccio abusivo e non il costruttore.D'altro canto, evidenzia la Corte, poiché era altrettanto vero che l’allaccio era stato realizzato dalla società costruttrice in epoca in cui il condominio non esisteva, la stessa doveva essere condannata a tenere indenne il condominio delle spese occorrenti alla restituzione in pristino dei luoghi.

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