Condominio

Convocazione del condomino in conflitto di interessi, non c’è chiarezza sulla validità

A seconda del tema trattato l'assemblea infatti può vivere al proprio interno la formazione di contrapposti interessi

di Rosario Dolce

La delibera assembleare, o meglio il procedimento di convocazione per la costituzione dell'assemblea dei condòmini a prova di conflitto di interessi. Perviene alla Cassazione un caso simbolo della fattispecie, tutto incentrato sulla portata dell'onere dell'amministratore, in quanto titolare del potere di convocazione, di invitare a partecipare anche il condòmino contro il quale discutere e deliberare una resistenza in giudizio, avverso un'azione da questi esercitata (ordinanza 11532 dell'08 aprile 2022).

I fatti e le pronunce di merito
Secondo la Corte di appello di Palermo, l'amministratore sarebbe tenuto a convocare il condòmino in stato di conflitto di interesse, ancorché egli rappresenterebbe un centro di interessi distinto e diverso da quello portato dal condominio stesso.La sentenza, con cui il giudice del gravame ha dichiarato invalida la statuizione collegiale, è stata però impugnata dal condominio per violazione dell'articolo 66 delle disposizioni di attuazione al Codice civile in relazione alla previsione di diritto sostanziale, contenute negli articoli che disciplinano la materia societaria (2373 e 2377 Codice civile).

Il ricorso della compagine condominiale – per quanto è dato appurare dalla lettura del provvedimento in commento (trattasi di un'ordinanza interlocutoria che fa rimando della controversia per la trattazione in camera di consiglio) – è stato dichiarato manifestamente fondato, e, in quanto tale, viene riferito che il giudice di merito avrebbe sottovalutato la portata di alcuni precedenti giurisprudenziali di legittimità, che affrontano la questione.

L'ordine del giorno dell’assemblea
In particolare, gli ermellini rilevano che si sarebbe omesso di considerare che nell'ipotesi di deliberazione assembleare volta ad approvare il promovimento o la prosecuzione di una controversia giudiziaria tra il condominio e un singolo condomino, venendosi la compagine condominiale a scindere di fronte al particolare oggetto della lite in base ai contrapposti interessi (come ritraibile da Cassazione 1629/2018; Cassazione 13885/2014; Cassazione 801/1970), non sussiste il diritto del singolo a partecipare all'assemblea, né, quindi, la legittimazione a domandare l'annullamento della delibera per omessa, tardiva o incompleta convocazione.

Per contro - così si sovviene ulteriormente - resterebbe estranea alla fattispecie la disciplina del conflitto di interessi, estesa dall’articolo 2373 Codice civile, la quale verte, piuttosto, sul contrasto tra l’interesse proprio del partecipante al voto collegiale e quello comune all'intera collettività e perciò anche a lui stesso, mentre, con riguardo alla deliberazione assembleare relativa alla controversia tra il condominio ed il singolo condomino, quest'ultimo si porrebbe come portatore unicamente di un interesse contrario a quello rimesso alla gestione collegiale.

Conclusione
In conclusione, il principio che si evince dalla lettura della stringata motivazione – per come enunciato dal giudice relatore - è quello per cui, ogni qual volta per una data materia l'assemblea viva al proprio interno la formazione di contrapposti interessi contrapposti, si determinerebbe una scissione della compagine condominiale in due gruppi di partecipanti, la quale determinerebbe, dunque, una modifica della stessa composizione soggettiva del collegio e delle maggioranze.

Tuttavia, Il Collegio ha ritenuto che, in relazione alla questione di diritto indicata, non ricorra l'ipotesi di manifesta fondatezza del ricorso, ex articolo 375, comma 1, numero 5, Codice procedura civile. La causa è stata perciò rimessa alla pubblica udienza della sezione semplice tabellarmente competente e rinviata a nuovo ruolo. Rimane, dunque, l'incertezza degli assunti. Come si dice in questi casi: ai posteri futura sentenza.

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