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Cappotto termico e perdita di superficie del balcone

L’assemblea del condominio ha deliberato ( con maggioranza degli intervenuti) il conferimento dell’incarico per redazione progetto preliminare per cappotto termico (pareti verticali, sottotetto e piano piloty). Nello studio di fattibilità è stata proposta l’apposizione del cappotto termico per uno spessore di cm.14. La larghezza massima del mio balcone è pari a 145 cm, ho già segnalato all’amministratore ed in assemblea che l’apposizione del cappotto comporterebbe una diminuzione del piano calpestio del mio balcone , nel mio caso, piuttosto considerevole. Il termotecnico redattore del progetto non è stato rassicurante in merito in quanto dipenderà tutto dal tipo di materiali che l’impresa sarà in grado di reperire e dal costo degli stessi. L’amministratore del condominio non ha minimamente considerato la mia richiesta. Come posso tutelarmi in questa fase?

di Rosario Dolce

La domanda

L’assemblea del condominio ha deliberato ( con maggioranza degli intervenuti) il conferimento dell’incarico per redazione progetto preliminare per cappotto termico (pareti verticali, sottotetto e piano piloty). Nello studio di fattibilità è stata proposta l’apposizione del cappotto termico per uno spessore di cm.14. La larghezza massima del mio balcone è pari a 145 cm, ho già segnalato all’amministratore ed in assemblea che l’apposizione del cappotto comporterebbe una diminuzione del piano calpestio del mio balcone , nel mio caso, piuttosto considerevole. Il termotecnico redattore del progetto non è stato rassicurante in merito in quanto dipenderà tutto dal tipo di materiali che l’impresa sarà in grado di reperire e dal costo degli stessi. L’amministratore del condominio non ha minimamente considerato la mia richiesta. Come posso tutelarmi in questa fase?

A cura di Smart24 Condominio

Per rispondere alla domanda del lettore occorre premettere che le opere di cui al Decreto Rilancio (Superbonus) a cui egli fa riferimento sono di competenza assembleare, nel senso che è l'assemblea dei condòmini in grado di discutere e deliberare a norma dell'articolo 119, comma 9 bis del richiamato testo, limitatamente agli interventi che dovranno essere effettuati sulle parti comuni dell'edificio. Quando, invece, nel progetto di prefattibilità dell'opera complessiva, si rinviene che gli interventi edili toccheranno anche parti riservate alla proprietà privata, come nel caso in considerazione, occorrerà sempre ottenere una “liberatoria” all'esecuzione dell'intervento da parte del condòmino, in quanto l'eventuale delibera che dispone sul merito è sicuramente invalidabile, come rammentato dalle recenti pronunce giurisdizionali intervenute sul merito, anche in fase cautelare (Tribunale di Roma, sentenza numero 17997 del 16 dicembre 2020) . Si suggerisce al lettore di preannunciare – visto che pare che alcuna delibera di sorta sia intervenuta nelle more - all'amministratore la propria riserva di impugnazione delle delibere assembleari che disporranno nel proseguo, se del caso, l'approvazione di progetti esecutivi con interventi funzionali anche il restringimento dei balconi, già qui palesando la volontà di non concedere alcuna autorizzazione

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