Condominio

I mercoledì della privacy: quali i limiti del terzo creditore del condominio rispetto alla riservatezza

L’amministratore è tenuto ad inviare la lista dei condòmini morosi ma seguendo precise regole

di Carlo Pikler - Centro studi Privacy and Legal Advice

La normativa a cui occorre far riferimento per comprendere i limiti e la possibilità per i terzi di accedere ai dati contenuti all'interno del Registro anagrafe condominiale, la troviamo presente all'articolo 63 comma 1 disposizioni attuative Codice civile. Secondo la norma in questione, per la riscossione dei tributi l'amministratore, una volta ottenuta l'approvazione dei bilanci, può ottenere il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo ed è tenuto a comunicare ai creditori del condominio amministrato che ne facciano richiesta i dati dei condòmini morosi.

Le regole del Garante sull’invio dei dati dei condòmini morosi
Fondamentale sul punto è la pronuncia della Cassazione a Sezioni unite che, con sentenza 9148/2008, ha determinato il diritto del creditore a procedere ad esecuzione nei confronti del soggetto ingiunto nei limiti della propria quota. Secondo la Suprema corte, per individuare i soggetti legittimati ad agire e i soggetti passivi contro i quali avviare l’esecuzione, occorre riferirsi solo al titolo esecutivo, non rilevando che nel giudizio concluso con la sentenza che costituisce titolo esecutivo fossero parti anche altri soggetti. Sulla questione è poco dopo intervenuto anche il Garante per la protezione dei dati personali, il quale, nella newsletter del 26 settembre 2008, ha dedicato un passaggio specifico per trattare la questione dell'invio dei dati dei condòmini morosi da parte dell'amministratore a favore del creditore del condominio.

Secondo il Garante: «non sono ravvisabili ostacoli alla menzionata comunicazione. Infatti, questa può essere effettuata in assenza del consenso degli interessati per dare esecuzione agli obblighi derivanti da un contratto stipulato dai partecipanti alla compagine condominiale, ancorché di regola per il tramite dell’amministratore (articolo 24, comma 1, lettera b), del Codice) [Dlgs 196/2003], ed eventualmente per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria (articolo 24, comma 1, lettera f), del Codice) [Dlgs 196/2003].Le informazioni comunicate devono essere comunque pertinenti e non eccedenti (tali possono ritenersi quelle che consentono di identificare i condòmini obbligati al pagamento di corrispettivi dei contratti, le rispettive quote millesimali ed eventuali ulteriori informazioni necessarie a determinare le somme individualmente dovute)».

Il meccanismo solidale
Occorre anche considerare che il secondo comma dell'articolo 63 disposizioni attuative Codice civile ha previsto un meccanismo di solidarietà condizionata dalla preventiva escussione del condòmino moroso.Questa norma, unitamente al disposto contenuto nel periodo finale del primo comma dell’articolo 63 disposizioni attuative Codice civile, consente, o meglio impone, al creditore del condominio di agire direttamente contro chi non ha pagato la propria quota in relazione al suo credito, attraverso la possibilità da parte del creditore di conoscere le generalità del singolo moroso.

Con la riforma del condominio poi, pur prevedendosi una sorta di responsabilità solidale con obbligo di preventiva escussione dei morosi, si è codificato quanto affermato dal Garante della protezione dei dati personali.Infatti, l'ultima parte del primo comma dell’articolo 63 disposizioni attuative Codice civile ha specifica che l’amministratore «è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condòmini morosi».Da ciò discende che la comunicazione ai creditori deve essere inviata solamente a seguito di loro richiesta. Nella norma, infatti, si specifica che dev’esserci stato un “interpello”.

Gli obblighi dell’amministratore
Spetta all'amministratore tenerne traccia, potendone così fornire evidenza documentale che, si ricorda, è elemento fondante per la dimostrazione di rispetto al principio di “accountability”.Inoltre, la giurisprudenza è conforme nel ritenere che l’amministratore non può tergiversare ma è tenuto alla comunicazione, in base ad un vero e proprio obbligo giuridico, il cui inadempimento espone la compagine ad azioni legali oltre che l'amministratore all'azione di cui all'articolo 702 bis Codice di procedura civile con condanna successiva, oltre che a possibili azioni responsabilità professionale.

Attenzione anche a valutare quali siano le informazioni che l'amministratore può fornire al creditore del condominio, non potendosi andare oltre ai dati ritenuti obbligatori tra quelli conservati nel registro anagrafe condominiale (articolo 1130 numero 6 Codice civile) quali i dati identificativi, il codice fiscale, la residenza, i dati catastali, il diritto reale o personale e il debito relativo al soggetto sulla base millesimale.

La prova della legittimazione
Sarà anche importante per l'amministratore, infine, prestare particolare attenzione nel verificare chi pretende di esercitare l'accesso alla contabilità condominiale.Qualora la richiesta pervenga da un avvocato, infatti, l'amministratore dovrà sempre richiedere la prova della legittimazione, secondo l'articolo 1393 Codice civile, che farà riferimento al mandato o alla procura alle liti, nella considerazione che l'accertamento, l'esercizio, e la difesa di un proprio diritto in sede giudiziaria può legittimare di per sé il trattamento persino di dati sensibili (articolo 9, Regolamento Ue 679/16).

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