L'esperto rispondeCondominio

Ascensore per eliminare barriere architettoniche, è agevolato anche senza disabili nel condominio?

L’eliminazione delle barriere architettoniche, nella legge di Bilancio 2022, prevede che l'installazione di un'ascensore non è considerata innovazione di carattere voluttuario ai sensi dell’articolo 1121, primo comma, del codice civile, cioè le nuove precisazioni normative implicano, in primo luogo, che se l’assemblea delibera un’opera per rimuovere le barriere architettoniche, la decisione non potrà essere considerata come un’innovazione voluttuaria al fine di non partecipare alla spesa. La mia domanda è se valgono le stesse regole anche per l'installazione di un ascensore in un condominio, che non ha disabili, ma solo persone anziane che fanno fatica a salire tramite le scale, e che di fatto per raggiungere l'ascensore, bisogna salire una piccola scalinata di 3 gradini

di Rosario Dolce

La domanda

L’eliminazione delle barriere architettoniche, nella legge di Bilancio 2022, prevede che l'installazione di un'ascensore non è considerata innovazione di carattere voluttuario ai sensi dell’articolo 1121, primo comma, del codice civile, cioè le nuove precisazioni normative implicano, in primo luogo, che se l’assemblea delibera un’opera per rimuovere le barriere architettoniche, la decisione non potrà essere considerata come un’innovazione voluttuaria al fine di non partecipare alla spesa. La mia domanda è se valgono le stesse regole anche per l'installazione di un ascensore in un condominio, che non ha disabili, ma solo persone anziane che fanno fatica a salire tramite le scale, e che di fatto per raggiungere l'ascensore, bisogna salire una piccola scalinata di 3 gradini

A cura di Smart24 Condominio

Con il termine barriere architettoniche si indicano tutti gli ostacoli e/o impedimenti (scale, porte strette, marciapiedi senza rampe ma anche terminali degli impianti, servizi igienici, balconi e terrazze) che non permettono la completa mobilità o fruizione da parte di chiunque, ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita, temporaneamente o permanentemente.

La legge di bilancio 2022 ha introdotto l'articolo 119-ter del Decreto Rilancio, rubricato “Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche”.

i fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

La detrazione - da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo - spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a: a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno; b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari; c) euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.La detrazione in esame spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

Rientrano nella categoria degli interventi agevolati: (1) quelli effettuati per l'eliminazione delle barriere architettoniche (per esempio, ascensori e montacarichi); (2) i lavori eseguiti per la realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico, siano idonei a favorire la mobilità interna ed esterna delle persone portatrici di handicap grave, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992.

Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al presente articolo rispettano i requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.L'incentivo fiscale – per come congegnato – non soffre di alcun requisito soggettivo minimo per potervi accedere, in quanto l'abbattimento delle barriere architettoniche costituisce una priorità nazionale di rilievo pubblicistico.

A questa agevolazione si aggiungono la detrazione Irpef per ristrutturazione edilizia dell'immobile e la detrazione del 110% (Superbonus) prevista per gli interventi “trainati”, se eseguiti congiuntamente a determinati interventi “trainanti” ma, in questo caso, dal punto di vista soggettivo è richiesta quanto meno la presenza di un condòmino ultrasessantacinquenne.Infine, va menzionato anche il bonus barriere architettoniche 50% prevista negli interventi di ristrutturazione dall'art.16 bis del TUIR (dpr 917/86).


Per saperne di piùRiproduzione riservata ©