Condominio

L'impugnazione di delibera assembleare con arbitrato irrituale

Se previsto dal regolamento, il ricorso all’arbitrato deve intendersi riferito a tutte le cause in cui il regolamento può rappresentare un fatto costitutivo della pretesa

di Rosario Dolce

La Cassazione con sentenza 8698 del 17 marzo 2022 ha enunciato il seguente principio di diritto: «la clausola compromissoria per arbitrato irrituale contenuta in un regolamento di condominio, la quale stabilisce che siano definite dagli arbitri le controversie che riguardano la interpretazione e la qualificazione del regolamento che possano sorgere tra l'amministratore ed i singoli condòmini, deve essere interpretata, in mancanza di volontà contraria, nel senso che rientrano nella competenza arbitrale tutte le cause in cui il regolamento può rappresentare un fatto costitutivo della pretesa o comunque aventi causa connessa con l’operatività del regolamento stesso, il quale, in senso proprio, è l’atto di autorganizzazione a contenuto tipico normativo approvato dall’assemblea con la maggioranza stabilita dal secondo comma dell’articolo 1136 Codice civile e che contiene le norme circa l’uso delle cose comuni e la ripartizione delle spese, secondo i diritti e gli obblighi spettanti a ciascun condomino, nonché le norme per la tutela del decoro dell’edificio e quelle relative all’amministrazione (articolo 1138, comma 1, Codice civile )».

I fatti
Tutto è iniziato con l'interpretazione di una disposizione contenuta in un regolamento facente riferimento ad un condominio torinese, il quale prevedeva che tutte le «controversie che riguardano la interpretazione e la qualificazione del presente regolamento che possano sorgere tra l'amministratore ed i singoli condòmini» dovranno essere definire mediante il ricorso ad un arbitrato irrituale (gli arbitri sono definiti nel regolamento come: amichevoli compositori).

Il giudice di pace adito, leggendo la disposizione, respingeva l'azione formulata da un condòmino (con cui questi contestava – impugnando un deliberato assembleare - il piano di riparto di una spesa avente ad oggetto la manutenzione dell'impianto fognario), assumendo che la competenza a comporre la controversia non fosse propria ma del collegio arbitrale.Il condòmino soccombente, a questo punto, ricorreva al giudice dell'appello (cioè al Tribunale del capoluogo piemontese) lamentando l'illegittimità della decisione, ma, anche qui, la sua azione non ha avuto miglior sorte.

I giudizi di merito ed il ricorso alla Suprema corte
Nello specifico, trattandosi di arbitrato irrituale, il giudice di seconde cure rilevava che la questione sollevata esulava dalla propria competenza; anzi, «Il Tribunale ha comunque ritenuto la controversia in esame devoluta alla cognizione degli arbitri, in quanto involge questione di riparto delle spese da determinare in base al regolamento di condominio ed all'annessa tabella, e dunque riguarda un'interpretazione del regolamento stesso (in particolare, degli articoli 8, 22 e 28 di esso)».

Il condòmino soccombente (anche in secondo grado) non si è dato per vinto e ha deciso di ricorrere avanti alla Cassazione, ponendo avanti ad essi la questione sulla ripartizione della competenza tra arbitri e giudici, in tema di violazione di norme contenute in seno ad un regolamento condominiale, nonché quelle sulla legittimità della composizione in arbitrati (irrituali) della materia afferente le impugnazioni delle delibere adottate dall'assemblea dei condòmini, in relazione alla interpretazione della clausola compromissoria anzidetta.E, a questo punto, arriviamo all'esame del provvedimento in commento, contenente l'enunciazione del principio di diritto sopra riportato.

Le argomentazioni della Corte
C'è tuttavia una graduazione dell'argomentazione spiegata dai giudici di legittimità che merita menzione, a fronte delle contestazioni spiegate dal ricorrente. Ed invero.Con riferimento al primo motivo di ricorso, i giudici di legittimità sottolineano la differenza di regime preesistente tra clausola compromissoria afferente l'arbitrato irrituale che quella invece riguardante l'arbitrato irrituale, assumendo che solo per la prima si applica l'istituto del regolamento di competenza, in quanto la pattuizione dell’arbitrato irrituale determina l’inapplicabilità di tutte le norme dettate per quello rituale, ivi compreso l’articolo 819 ter Codice procedura civile (Cassazione 19060 /2017; Cassazione 1158/2013).

Con riguardo al secondo motivo di gravame, i giudici di legittimità confermano l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale la lettura della disposizione portata dall'articolo 1137 Codice civile, laddove prevede che le azioni di impugnazione delle delibere dell'assemblea dei condòmini siano da portare avanti all'autorità giudiziaria, non significa che il legislatore abbia posto una riserva di competenza assoluta ed esclusiva del giudice ordinario e, quindi, non esclude la compromettibilità in arbitri di tali controversie, le quali, d’altronde, non rientrano in alcuno dei divieti sanciti dagli articoli 806 e 808 Codice procedura civile (Cassazione 4218/1983; Cassazione 3406/1984; Cassazione 73/1986; Cassazione 28508/2020).

L’arbitrato per risolvere le controversie
A questo punto dell'argomentazione, l'intercalare del provvedimento giunge ad affrontare la questione nodale, cioè quella dell'interpretazione della disposizione. In questo caso, gli ermellini riconoscono che non sono in grado di comprendere l'epoca della disposizione - se non desumendola indirettamente dalle asserzioni difensive contenute negli atti del giudizio-, a fronte del tenore dell'articolo 808 quater Codice civile (introdotto con la riforma di cui al decreto legislativo 40 del 2006 ed entrato in vigore il 2 marzo dell'anno stesso), a mente del quale: nel dubbio, la convenzione di arbitrato si interpreta nel senso che la competenza arbitrale si estende a tutte le controversie che derivano dal rapporto cui la convenzione si riferisce.

Cionondimeno, la conclusione specularmente tratta, dando per presupposto che il regolamento in disamina sia anteriore all'entrata della riforma, è stata questa, vale a dire: «Nel dare senso all'espressione controversie … tra l'amministratore ed i singoli condòmini, conformemente all'interpretazione che si fa dell'articolo 23 Codice procedura civile, essa è da intendere comprensiva delle cause in cui l’amministratore del condominio agisce in rappresentanza degli altri condòmini, essendo del resto i soli condòmini, e non anche l'amministratore le parti del regolamento di condominio e perciò anche della clausola compromissoria in esso contenuta».

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