Condominio

Cessione a ostacoli per le società trasparenti

di Fabio Chiesa e Giampiero Gugliotta

Cessione diretta da parte della società oppure, in alternativa, opzione lasciata “pro quota” ai soci. Resta ancora da approfondire il tema della cessione del credito nel caso in cui l’intervento agevolato sia posto in essere da una società ”trasparente” (società semplice, società in nome collettivo o in accomandita semplice).

Pensiamo all’ipotesi in cui i lavori che danno diritto a eco o sisma bonus, bonus facciate (o altri interventi agevolabili posti in essere da entità trasparenti) siano effettuati da una società di persone; la detrazione Irpef viene assegnata ai soci esistenti al 31 dicembre (per le società con esercizio sociale coincidente con l’anno solare) che sono i destinatari dell’imputazione del reddito, delle ritenute e delle eventuali agevolazioni (si vedano anche le risposte a interpello 303 e 415 del 2019) in virtù del principio della trasparenza fiscale di cui all’articolo 5, comma 1 del Tuir. Emerge come, nella sostanza, la società trasparente non assume mai la veste di soggetto beneficiario della detrazione, fungendo da mero veicolo per la quantificazione, esposizione in dichiarazione e conseguente attribuzione ai soci, che sono i veri e propri soggetti Irpef. Questo meccanismo però mal si concilia con la cessione del credito.

È evidente che in casi come questo il soggetto che sostiene le spese è la società trasparente (commissiona gli interventi, riceve le fatture e provvede ai pagamenti) e quindi quest’ultima dovrebbe essere pienamente legittimata a optare per la cessione del credito in alternativa all’imputazione della detrazione ai soci in trasparenza, non procedendo, tra l’altro, a compilare l’apposito rigo del quadro RN (in particolare RN17 per il Modello Redditi SP 2022) per l’attribuzione della detrazione in trasparenza ai soci. Una diversa lettura farebbe emergere una palese difformità di trattamento rispetto alla scelta di optare per lo sconto in fattura.

Il tema necessita però di un chiarimento, in considerazione del fatto che il comma 1-ter dall’articolo 121, inserito dalla legge di Bilancio 2022, a decorrere dal 1° gennaio 2022 (la norma era prevista in precedenza dal decreto Antifrode) ha esteso ai bonus diversi dal superbonus l’obbligatorietà del visto di conformità e dell’asseverazione della congruità delle spese, nei casi in cui il beneficiario (che nel caso delle società di persone non è il soggetto che ha sostenuto le spese) intenda avvalersi di una delle predette opzioni per lo sconto in fattura o la cessione del credito. La check list predisposta dalla Fondazione nazionale commercialisti sembrerebbe andare nella direzione di consentire la cessione del credito direttamente alla società trasparente.

Un atteggiamento più prudente porterebbe a evitare la cessione diretta del credito da parte della società di persone, trasferendo la detrazione in capo a ciascun socio pro quota e lasciando al socio la scelta di optare o meno per la cessione solo dopo aver ottenuto, dopo la presentazione della dichiarazione da parte della società di persone, la detrazione a cui partecipa.

Tale impostazione però si scontrerebbe con il termine imposto per la trasmissione della comunicazione dell’opzione per la cessione del credito che deve essere effettuata entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese (termine che, per le spese 2021, è in via di estensione al 29 aprile). Per tale data infatti risulterebbe impossibile che la società possa avere presentato la dichiarazione dei redditi e consegnato ai soci il prospetto per l’imputazione pro-quota degli oneri detraibili e cedibili.

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