Condominio

L’arbitrato rituale nelle liti condominiali determina il difetto di giurisdizione del tribunale

Trattasi di giudizio alternativo anche per le liti interne in ordine alla scelta dei criteri di riparto delle spese

di Rosario Dolce

Il Tribunale di Lodi – con ordinanza del 2 dicembre 2021 in un procedimento ex articolo 702 bis Codice procedura civile - battezza l'arbitrato “rituale” come giudizio alternativo a quello statale anche per le liti interne di natura condominiale, in ordine alla scelta dei criteri di riparto delle spese, dichiarando il proprio difetto di giurisdizione.

Il caso
Il fatto da cui prende spunto la controversia è un'azione del condominio contro un condòmino avente ad oggetto la richiesta di pagamento delle spese di manutenzione straordinaria relative al cortile dello stabile condominiale in ossequio a quanto prescritto dall'articolo 1126 Codice civile o, in alternativa, in applicazione analogica dell'articolo 1125 Codice civile.

La clausola
Quest'ultimo, costituendosi in giudizio, eccepiva il difetto di giurisdizione del decidente adito, richiamando una clausola presente nel regolamento contrattuale, del seguente tenore: «per tutte le controversie che dovessero insorgere tanto nell'adempimento del presente regolamento quanto nell'uso delle comproprietà, qualora non potessero essere sistemate dall'amministratore, oppure si originassero fra amministratore e proprietario, verrà nominato un arbitro amichevole compositore o, in caso di disaccordo, un Collegio di arbitri formato da due ingegneri nominati dalle parti (uno per ciascuna parte) e da un terzo nominato dai primi due e, in caso di mancato accordo, dal presidente del Tribunale di Milano. Detti arbitri giudicheranno inappellabilmente, secondo equità, prosciolti da formalità di giudizio».

Il difetto di giurisdizione
Il Tribunale lombardo, a fronte del tenore dell'eccezione, ha dovuto esaminare la portata della clausola compromissoria, a seconda se essa acceda ad un arbitrato rituale o irrituale, in considerazione del fatto che la rispettiva natura è in grado (anche) di condizionare la tipologia di eccezione sollevata, a fronte della riconducibilità ad aspetti processuali o sostanziali che siano.Orbene, al fine di distinguere tra arbitrato rituale o irrituale – così soggiunge il decidente (richiamando un arresto della Cassazione - sentenza 21059 /2019)- occorre interpretare la clausola compromissoria con riferimento al dato letterale, alla comune intenzione delle parti ed al comportamento complessivo delle stesse.

Interpretazione
Nel qual caso il mancato richiamo nella clausola alle formalità dell’arbitrato rituale non significa univocamente che le parti abbiano scelto nel senso dell’irritualità dell’arbitrato, dovendosi tenere conto delle maggiori garanzie offerte dall’arbitrato rituale quanto all’efficacia esecutiva del lodo ed al regime delle impugnazioni.In quanto tale, il giudice adito precisa che deve sempre privilegiarsi la presunzione di ritualità dell'arbitrato, stante la natura eccezionale dell’arbitrato irrituale e le maggiori garanzie offerte dall’arbitrato rituale quanto all’efficacia esecutiva del lodo e al regime delle impugnazioni.

Conclusione
Alla luce di tali premesse, il giudice meneghino ha concluso per la natura rituale della clausola arbitrale inserita nel regolamento contrattuale condominiale, valorizzando, ai fini di una corretta lettura della volontà delle parti, espressioni terminologiche, rinvenute nel testo della clausola, congruenti con l’attività del “giudicare” e con il risultato di un “giudizio” in ordine ad una “controversia” e superando altre espressioni terminologiche come quelle “inappellabilmente”, “secondo equità” e “prosciolti da formalità di giudizio”, in quanto ritenute irrilevanti.

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