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Impianti solari e fotovoltaici: ora l’installazione è equiparata alla manutenzione ordinaria

di Guglielmo Saporito

Semplificata l’installazione di impianti solari, fotovoltaici e termici, ora considerati «manutenzione ordinaria» dall’articolo 9 del Dl 17/2022. A tali impianti sono equiparate le opere necessarie per la connessione alla rete elettrica, cioè gli scavi e i collegamenti aerei, sia negli edifici sia nelle strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici. Viene liberalizzato anche tutto ciò che è necessario per collegare gli impianti alle pertinenze (volumi tecnici, casotti, centraline separate, box).

Termina in questo modo un iter travagliato che negava a questi impianti le semplificazioni derivanti dalla categoria delle «manutenzioni ordinarie». Non solo sotto l’aspetto edilizio, ma anche sotto quello del regime delle proprietà, ora gli impianti sono agevolati ed esigono meno passaggi burocratici. Il che è essenziale per fruire dei vari bonus edilizi.

La norma del marzo 2022 non fa differenza tra impianti e quindi supera i problemi posti dal Dlgs 115/2008 e dal Dl 133/2014, dove si distingueva tra pannelli fotovoltaici (che convertono l’energia solare in elettrica) e pannelli termici (che producono calore). A parità di dimensione, vi poteva essere un diverso regime, più severo per i pannelli termici, per il loro maggiore ingombro. Oggi, in mancanza di un’abrogazione espressa, la collocazione degli impianti resta sottoposta al Dlgs 115/2008, che prevede un’aderenza dell’impianto solare termico o fotovoltaico o un’integrazione nei tetti, rispettando l’inclinazione e l’orientamento della falda, cioè tenendo presente la sagoma degli edifici.

Con l’unificazione dei vari tipi di strutture (solari e termiche) tra le opere di manutenzione, viene meno il diverso regime che ancorava gli impianti termici alla direttiva comunitaria 2006/32 sull’efficienza energetica. Oggi, quindi, regime di manutenzione ordinaria significa libertà da qualsiasi consenso (autorizzazione, permesso, nulla osta) . La norma del 2022, tuttavia, non si inserisce nelle previsioni del Testo unico dell’edilizia 380/2001 e quindi non ha la forza di prevalere sulle previsioni locali (piani di dettaglio, regolamenti urbanistici), come invece accade per le altre opere di manutenzione.

Tuttavia, la liberalizzazione che lo Stato riconosce a questo tipo di impianti condurrà ad una loro compatibilità di fatto, parallelamente alla loro diffusione.

Rimangono i limiti per gli interventi nelle zone soggette a tutela paesaggistico ambientale , oltre ai limiti di intervento su singoli immobili vincolati per il loro specifico pregio. Gli impianti per fonti rinnovabili di energia restano quindi soggetti ad autorizzazione se vi sono elementi di pregio della zona (vincoli ambientali) o dell’edificio (notifiche di pregio storico artistico): per il Dlgs 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) la collocazione di tali impianti esige infatti specifiche verifiche. Utilizzando gli orientamenti del ministero della Cultura espressi in relazione al bonus facciate (circolare 4 marzo 2021, n. 4), le verifiche di compatibilità devono essere coerenti al Dpr 31/2017, norma che regola gli interventi “minori” esclusi dall’autorizzazione paesaggistica, nonchè i casi sottoposti ad un’autorizzazione semplificata. In grandi linee, il predetto Dpr 31/2017, in due allegati, distingue le installazioni tecnologiche nelle zone vincolate, a seconda della loro visibilità o meno dallo spazio pubblico.

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