Condominio

Riscaldamento: nulla la delibera che esonera dai consumi involontari il condomino «distaccato»

Anche chi non ha il riscaldamento beneficia degli effetti della dispersione del calore erogato negli appartamenti contigui dall’impianto centralizzato

di Giovanni Iaria

È nulla la delibera con la quale l'assemblea condominiale esonera il condòmino che si distacca dall'impianto di riscaldamento centralizzato dal pagamento delle spese relative ai cosiddetti consumi involontari (quota di inefficienza dell'impianto). Lo scrive il Tribunale di Savona con la sentenza 115 pubblicata il 10 febbraio 2022.

La vicenda
Un condòmino agiva in giudizio contro il proprio condominio chiedendo al Tribunale che venisse dichiarata l'illegittimità di alcune delibere con le quali l'assemblea, dopo aver autorizzato due condòmini a distaccarsi dall'impianto di riscaldamento condominale centralizzato, li aveva esonerati dall'obbligo di concorrere con gli altri condòmini al pagamento delle spese relative ai consumi involontari, indipendenti dalla volontà dell'utente e conseguenti alla dispersione di calore della rete di distribuzione.

All'esito della consulenza tecnica d'ufficio svoltasi nel corso del giudizio, dalla quale era emerso che il distacco dall'impianto di riscaldamento centralizzato da parte dei due condòmini aveva incrementato in modo non indifferente i costi posti a carico degli altri condòmini derivanti dai consumi involontari, il Tribunale ha accolto la domanda attorea dichiarando nulle le delibere sui punti impugnati, avendo le stesse autorizzato il distacco nonostante l'aggravio di costi per gli altri condòmini, approvato i riparti consuntivi e preventivi delle spese addebitando irregolarmente agli altri condòmini i suddetti costi, oltre che a modificare i criteri di riparto delle spese condominiali stabiliti dalla legge senza il consenso unanime di tutti i condòmini.

No all’aggravio di spesa per gli altri condòmini
Nel decidere la controversia, il giudicante, dopo aver ricordato quanto disposto dal quarto comma dell'articolo 1118 del Codice civile che riconosce al singolo condòmino di distaccarsi dall'impianto comune a condizione che dal distacco non deriva un notevole squilibrio di funzionamento né un aggravio di spesa per gli altri condòmini, ha evidenziato che, comunque, il condòmino distaccatosi è tenuto a concorrere oltre al pagamento delle spese di manutenzione straordinaria dell'impianto e alle spese di conservazione e di messa a norma, anche al pagamento di «una quota delle spese di consumo del carburante a titolo di consumo involontario con particolare riferimento ad esempio all'energia prodotta, ma non utilizzata, consistente nel calore perso nel sistema di distribuzione fino al punto di distacco delle tubazioni e al costo del combustibile, derivante dal consumo involontario, di cui comunque, beneficiano gli ambienti privati anche se non allacciati all'impianto centralizzato».

Anche coloro che non riscaldano il proprio appartamento, ha concluso il giudice savonese, beneficiano di fatto degli effetti della dispersione del calore erogato negli appartamenti contigui e il mantenimento in funzione dell'impianto centralizzato comporta non solo l'immissione di acqua calda nelle tubazioni e nei radiatori interni agli appartamenti ma anche nelle tubazioni comuni.

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