Condominio

L’amministratore calunniato dal condomino va risarcito anche se il reato è estinto

La prescrizione non riguarda la responsabilità civile dell'autore del reato che, pertanto, permane immutata

di Giulio Benedetti

L'articolo 368 Codice penale punisce con la reclusione da due a sei anni chi , con denuncia , querela , richiesta o istanza , anche se anonima e diretta all'autorità giudiziaria, incolpa di un reato taluno che egli sa innocente o simula a suo carico tracce di reato. Pertanto il condòmino deve avere un'idonea e fondata prova per accusare l'amministratore condominiale di avere compiuto il reato di appropriazione e di falso. Il caso è stato trattato dalla Cassazione nella sentenza 6609/2022 che ha dichiarato inammissibile, con condanna al pagamento delle spese, il ricorso di un condòmino che era stato condannato per il reato di calunnia.

I fatti
Il condòmino aveva falsamente accusato l'amministratore del condominio di essersi appropriato di somme e di falso in scritture private in relazione alla riscossione del pagamento dei lavori eseguiti da un'impresa per conto di alcuni condòmini. La Corte di appello aveva dichiarato la prescrizione del reato e aveva confermato le statuizioni civili stabilite dalla sentenza a favore dell'amministratore del condominio. Il condòmino presentava il ricorso, sviluppando varie rimostranze sulle modalità dell'istruttoria compiuta al termine delle indagini e durante il dibattimento con riferimento alle deposizioni testimoniali e alla mancata acquisizione della documentazione bancaria utilizzata per i pagamenti e della documentazione di alcune azioni civili intraprese dall'amministratore .

La Cassazione dichiarava inammissibili tutti i motivi, in parte perché contenevano rimostranze superate per il decorso del termine processuali per farli valere , e perché il ricorrente vi aveva prestato acquiescenza nel corso del giudizio di merito. Inoltre, il giudice di legittimità affermava che non era necessario riaprire l'istruttoria per acquisire la documentazione bancaria dei pagamenti effettuati dall'amministratore in favore dell'impresa, sulla base dell'accertata autenticità delle quietanze di pagamento firmate dal ricorrente e ritenute sufficienti a dimostrare la sua malafede sulle circostanze dell'intermediazione dell'amministratore per la riscossione delle quote e del carattere mendace del disconoscimento della firma.

Estinzione reato e condanna reo
Infine, la Corte di Cassazione riteneva che non fosse necessaria, ai fini della decisione, l'acquisizione degli atti processuali civili in quanto il ricorrente, nel suo motivo di ricorso, non aveva chiarito la decisività degli stessi, definiti con sentenze irrevocabili. La sentenza è importante perché, secondo la giurisprudenza costante, afferma che la dichiarazione dell'estinzione del reato non investe la condanna del reo al risarcimento del danno.

Invero l'articolo 185 Codice penale stabilisce che ogni reato obbliga alle restituzioni secondo il codice civile e ogni reato che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui. Ne consegue che la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione non riguarda la responsabilità civile dell'autore del reato che, pertanto, permane immutata.

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