Condominio

Interventi «trainati» nel condominio in cerca di conferme, anche i conviventi possono pagare le spese

di Giorgio Gavelli

Tra i quesiti di Telefisco ne vanno segnalati alcuni (ancora senza risposta ufficiale) che riguardano l’aspetto soggettivo degli interventi trainati condominiali, in relazione al rapporto con chi risulta intestatario delle spese dei lavori trainanti.

Conviventi e dintorni

Supponiamo che l’appartamento sia intestato al 100% a un coniuge, al quale verrà addebitata integralmente la quota millesimale dell’intervento trainante condominiale. Può l’altro coniuge convivente sostenere la spesa dell’intervento trainato? La situazione descritta può estendersi a qualunque familiare convivente e a ogni altro soggetto ordinariamente ammesso a sostenere le spese agevolate, come: il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge; i conviventi di fatto di cui all’articolo 1, commi 36 e 37, della legge 76/2016; il futuro acquirente (in presenza di un contratto preliminare di vendita dell’immobile regolarmente registrato). E, a ben vedere, lo stesso ragionamento si propone nei confronti dell’affittuario e del comodatario, anch’essi normalmente slegati dal sostenimento della quota di spese sul “trainante”.

Si ritiene – anche sulla base dei chiarimenti intervenuti in questi anni in tema di bonus casa - che tali soggetti siano abilitati a sostenere le spese per i lavori trainati agevolati al 110%, anche se non hanno a carico alcuna quota del lavoro trainante condominiale. Ciò in quanto la condizione prevista dal comma 2 dell’articolo 119 del Dl 34/2020 per i “trainati” ecobonus (replicata ai commi 4 e 4-bis per i “trainati” sismabonus) riguarda l’esecuzione congiunta degli interventi (che si realizza quando le spese dei “trainati” sono sostenute tra l’inizio e la fine lavori del “trainante”), ma nulla ha a che fare con l’identità soggettiva di chi sfrutta la detrazione.

L’accollo delle spese

Il discorso si complica quando l’intervento trainante è sostenuto solamente da alcuni condòmini, che si accollano l’intera spesa (comma 9-bis dell’articolo 119 del Dl 34/2020). Può cioè il condòmino che non partecipa alle spese del “trainante” eseguire al 110% i lavori “trainati” all’interno del proprio appartamento? In attesa di chiarimenti si potrebbe ipotizzare una risposta favorevole, poiché l’abbinamento “trainante-trainati” ha un preciso significato: concentrare i lavori agevolati in quegli edifici in cui vengono complessivamente raggiunti i requisiti d’intervento richiesti per il Superbonus. È questo l’obiettivo della norma, per cui poco importa – sotto questo aspetto - chi sostiene effettivamente le spese. Poiché, in sede di verifica, gli Uffici potrebbero tuttavia avanzare altre interpretazioni, occorre che questi casi trovino al più presto una risposta ufficiale.

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