Condominio

Rientra tra i compiti dell’amministratore la difesa delle revisione delle tabelle millesimali

Quando la modifica deroga però ai criteri legali legittimati passivi sono tutti i condòmini

di Annarita D’Ambrosio

In caso di giudizio relativo alla modifica delle tabelle millesimali allegate ad un regolamento di natura contrattuale è necessario citare tutti i condòmini o è legittimato passivo anche il solo l'amministratore? Quest’ultimo dunque può rispondere della modifica delle tabelle? Risponde a questa domanda l'ordinanza 5453/2022 pubblicata il 18 febbraio.

La difesa della revisione delle tabelle tra le attribuzioni dell’amministratore Richiamando l'articolo 69, comma 2,disposizioni attuative Codice civile, nella formulazione introdotta dalla legge 220 del 2012, la Suprema corte chiarisce «[a]i soli fini della revisione dei valori proporzionali espressi nella tabella millesimale allegata al regolamento di condominio ai sensi dell’articolo 68, può essere convenuto in giudizio unicamente il condominio in persona dell’amministratore». Quest'ultimo è, perciò, passivamente legittimato, ex articolo 1131, comma 2, Codice civile, rispetto ad ogni azione volta alla revisione o determinazione giudiziale di tabelle millesimali che ripartiscano le spese in applicazione aritmetica dei criteri legali giacché si è in presenza di lite riconducibile alle attribuzioni riconosciute allo stesso amministratore dall’articolo 1130 Codice civile (già Cassazione 19651/2017; Cassazione 2635/2021).

Conclusioni
Il litisconsorzio di tutti i condòmini è invece necessario nel caso in cui si intenda derogare al regime legale di ripartizione delle spese (Cassazione 6735/2020). Non è dunque rilevante, per affermare la natura contrattuale delle tabelle millesimali che le stesse siano allegate ad un regolamento di tipo contrattuale, cioè predisposto dall'originario proprietario e allegato agli atti di vendita dei singoli immobili. Bisognerà verificare caso per caso il tipo di modifica che si è inteso fare, se è relativa alla portata dei rispettivi diritti ed obblighi di partecipazione alla vita del condominio è necessario citare tutti i condòmini, se la modifica delle tabelle è solo quantitiva, aritmetica, in giudizio può essere citato solo l'amministratore in rappresentanza di tutti i comproprietari.

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