Condominio

Per realizzare nuovi box possibile la cessione retroattiva del credito

di Giorgio Gavelli

Nuova “linfa” alla detrazione 50% per la realizzazione di autorimesse e posti auto pertinenziali anche in condominio: l’intervento, già previsto dalla lettera d) del comma 1 dell’articolo 16-bis del Tuir con la legge di Bilancio 2022 è entrato a far parte delle opere che consentono di optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, dando modo ai contribuenti di sostituire una detrazione decennale con un credito monetizzabile, pur con i vincoli introdotti dal decreto Sostegni-ter. Se per lo sconto in fattura ci sono pochi dubbi – la facoltà riguarda le fatture emesse dal 1° gennaio scorso, come peraltro si ricava dalla risposta resa dalle Entrate a Telefisco sugli acconti versati da tale data – in merito alla cessione del credito ci si interroga su un possibile effetto retroattivo, a valere sulle spese sostenute nel 2020 e nel 2021.

A favore di una risposta positiva milita, in primo luogo, il testo dell’articolo 121 del decreto Rilancio, in base al quale «per gli interventi elencati al comma 2» (tra cui appunto ora figura la realizzazione dei box) i soggetti che ne sostengono le spese “negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024» possono optare per una delle due possibilità concesse dalla norma. Del resto, l’articolo 121 entrò in vigore – nell’ambito del Dl 34/2020 – a maggio 2020, ma ciò non ha impedito di esercitare le opzioni sui bonus “minori” richiamati dalla norma per tutte le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2020, come del resto confermato dalle istruzioni di compilazione del modello di comunicazione in corrispondenza della casella “Periodo” del quadro A. Il restyling del modello e delle relative istruzioni – a opera del provvedimento del 3 febbraio scorso – non permette di trarre maggiori conclusioni, in quanto non prevede un codice apposito per questo intervento, evidentemente ricompreso al codice “17”, ossia nell’ambito degli “interventi di manutenzione straordinaria” e di maggior impatto (ma anche solo ordinaria nei condomìni) di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 16-bis del Tuir.

È pur vero che per il nuovo intervento di superamento delle barriere architettoniche (nuovo articolo 119-ter del decreto Rilancio) è stato previsto il nuovo codice intervento “32” ma ciò è scontato in considerazione del fatto che la detrazione del 75% riguarda le spese sostenute nel 2022 e crediti pregressi non sono possibili. Anzi, forse proprio la scelta di accomunare in unico codice sia gli interventi di cui la cessione era ammessa anche in passato sia la realizzazione dei box – inserita nell’elenco solo dal 2022 – potrebbe lasciar intendere che non ci sono differenze rilevanti sotto l’aspetto delle opzioni esercitabili. Se così fosse, entro il 7 aprile (termine che sostituisce il 16 marzo in virtù proprio del par. 4.1. del provvedimento del 3 febbraio scorso) i contribuenti potrebbero cedere (nel rispetto delle prescrizioni del Dl 4/2022):

O i 9/10 delle spese sostenute nel 2020 e già utilizzate, per una prima quota, in detrazione nella dichiarazione presentata nel 2021;

O l’intero ammontare delle spese sostenute nel 2021.

Una auspicabile conferma in tal senso da parte dell’Agenzia dovrebbe soffermarsi anche sull’eventuale necessità del cedente di dotarsi dell’asseverazione di congruità dei prezzi. Ricordiamo, infatti, che si tratta di una detrazione “ibrida”, nel senso che può riguardare sia la realizzazione diretta (anche in economia) che l’acquisto di box e posti auto già realizzati dall’impresa costruttrice.

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