Condominio

Prezzari Dei utilizzabili anche per asseverazioni su interventi del 2021

È quanto confermato dall’agenzia delle Entrate nel corso di Telefisco 2022.

di Marco Zandonà

Effetto retroattivo della disposizione contenuta nella legge di Bilancio 2022 che prevede la possibilità di effettuare l’asseverazione sulla congruità dei costi anche sulla base del prezzario Dei, per tutti i bonus edilizi. È quanto confermato dall’agenzia delle Entrate nel corso di Telefisco 2022.

Con il decreto legge 157/2021 è stato esteso, con finalità antifrode ed a partire dal 12 novembre 2021, l’obbligo di asseverazione della congruità delle spese per l’esercizio delle opzioni per la cessione del credito e per lo sconto in fattura, anche per i bonus edilizi diversi dal 110 per cento. Per l’asseverazione della congruità delle spese, il quadro normativo verrà completato con l’emanazione, entro il prossimo 9 febbraio 2022, di un decreto del ministro della Transizione ecologica, che stabilirà i valori massimi per talune categorie di beni.

La circolare 16/E/2021, ai fini dell’asseverazione sulla congruità, ha rinviato all’utilizzo ai prezzari previsti dal Dm 6 agosto 2020, che fanno espresso riferimento anche ai «prezzi informativi dell’edilizia» – Dei, ma solo per gli interventi finalizzati alla riqualificazione energetica. Il Dei, per contro, non viene richiamato per gli interventi diversi da quelli di riqualificazione energetica in relazione ai quali si fa unico riferimento ai prezzari predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.

In sostanza, l’agenzia delle Entrate aveva escluso la possibilità, per gli operatori, di ricorrere ai prezzari Dei per attestare la congruità delle spese per tutti i bonus diversi dall’ecobonus. Dal 1° gennaio 2022, l’articolo 1, comma 29, lettera b) della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (la legge di Bilancio 2022) ha ora introdotto il comma 1 ter all’articolo 121 del Dl 34/2020, prevedendo che i tecnici abilitati devono asseverare la congruità dei prezzi, per tutti i bonus edilizi, facendo riferimento oltre ai prezzari individuati dal Dm 6 agosto del 2020, anche ai valori massimi stabiliti dal Dm Mite, da emanarsi entro il prossimo 9 febbraio.

Tali prezzari, in sostanza, compreso il Dei, sono ora applicabili anche per le asseverazioni relative a: interventi antisismici (sismabonus e super sismabonus); interventi che fruiscono del bonus facciate (detrazione del 90%, sino al 31 dicembre 2021 e al 60% dal 1 gennaio 2022); interventi di recupero del patrimonio edilizio, cui si applica la detrazione del 50% per ristrutturazioni edilizie.

Le parole del testo normativo «devono intendersi applicabili», ha confermato l’agenzia delle Entrate a Telefisco, denotano il carattere interpretativo e non innovativo della disposizione, che vale, quindi, anche per le asseverazioni di congruità relative a interventi già conclusi o in corso al 1° gennaio 2022, data di entrata in vigore della legge 234/2021.

In conclusione, ai fini dell’attestazione della congruità delle spese, per tutti gli interventi ammessi alle agevolazioni è possibile utilizzare, anche per gli interventi in corso, non solo i prezzari regionali e quelli delle Camere di commercio, ma anche i prezzari individuati nel citato decreto Mise del 6 agosto 2020 e cioè i prezzi informativi dell’edilizia”, noti come Dei, tipografia del genio civile.

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