Condominio

Inapplicabile la soccombenza nel procedimento di nomina dell'amministratore giudiziario

Il motivo è che si tratta di procedimento privo del carattere contenzioso

di Fulvio Pironti

La Suprema corte affronta la questione delle spese processuali relative al procedimento camerale di nomina dell'amministratore giudiziario. Mediante ordinanza numero 1799, pubblicata il 20 gennaio 2022, chiarisce che il provvedimento di nomina dell’amministratore di condominio si risolve, anche nel caso in cui si inserisca in una situazione di conflitto fra condòmini, in un intervento giudiziario di tipo amministrativo inidoneo a produrre effetti di giudicato sulle contrastanti posizioni.

In quanto finalizzato alla tutela dell’interesse condominiale per una corretta amministrazione, è inapplicabile il principio della soccombenza il quale presuppone l’identificazione di una parte vittoriosa e una soccombente a conclusione di un conflitto contenzioso.

I fatti
Due condòmini avevano proposto ricorso per Cassazione contestando il decreto della Corte di appello che aveva dichiarato inammissibile il reclamo avverso il provvedimento del tribunale di rigetto della istanza di nomina giudiziale dell'amministratore di condominio (basato sull'articolo 1129, comma 1, Codice civile) condannando i reclamanti al pagamento delle spese processuali.

Le ragioni dei giudici di legittimità
La Corte suprema ha accolto il motivo riguardante la violazione e falsa applicazione degli articoli 91 Codice procedura civile, 111 Costituzione, 1129 Codice civile, 737 e 93 Codice procedura civile. I ricorrenti hanno dedotto che il capo condannatorio relativo alle spese processuali era illegittimo in quanto emesso all'esito di un procedimento privo del carattere contenzioso nei cui riguardi è inapplicabile il principio della soccombenza. Il motivo è stato dichiarato ammissibile perché involge la statuizione delle spese processuali, ovvero posizioni soggettive debitorie e creditorie.

Inoltre, seppure in presenza di situazioni conflittuali fra i condòmini, si caratterizza per essere finalizzato esclusivamente alla tutela dell'interesse generale e collettivo del condominio. Perciò non trovano applicazione le regole di cui agli articoli 91 e seguenti Codice procedura civile. In conseguenza, i giudici di legittimità hanno cassato il decreto impugnato riguardo al capo che ha condannato i reclamanti alla rifusione delle spese di lite.

Procedimento camerale di nomina dell'amministratore condominiale
Nel caso in cui il numero dei condòmini sia superiore ad otto, si rende obbligatoria la nomina di un amministratore. Se l’assemblea non riesce a designarlo, la nomina può essere richiesta all’autorità giudiziaria mediante procedimento camerale. Il provvedimento di volontaria giurisdizione - che ha natura sostitutiva della volontà assembleare ed è teso a garantire una celere tutela dell’interesse alla corretta amministrazione condominiale - non ha carattere decisorio.

Per designare giudizialmente l’amministratore di condominio è necessario radicare un giudizio camerale rientrante nell'àmbito della volontaria giurisdizione. Procedimento mediante il quale l’intervento dell’autorità giudiziaria non compone un contrasto, ma si sostituisce alla paralisi e inconcludenza nella quale ristagna la compagine assembleare. Anche uno solo dei condòmini, in presenza di inerzia assembleare può ricorrere al tribunale del luogo in cui è ubicato l'edificio condominiale per ottenere la nomina dell'amministratore.

Inapplicabilità del principio di soccombenza
Rientrando nella sfera della volontaria giurisdizione, le spese processuali fronteggiate dal condomino ricorrente per conseguire il decreto di nomina permangono a suo esclusivo carico. In tali sensi si è evoluto l'indirizzo giurisprudenziale maggioritario nel cui solco si innesta l'ordinanza in commento. Una pronuncia (Cassazione 28466/2019) ha ribadito che le spese processuali non possono essere imputate al condomino ricorrente perché, vertendosi in materia di volontaria giurisdizione, non vi è alcuna parte soccombente. Il giudice di merito non può ravvisare alcun profilo di soccombenza. E' ammissibile il gravame allorquando la pronuncia impugnata, sebbene vertente in materia di volontaria giurisdizione, contenga una statuizione di condanna alle spese delle fasi del giudizio di merito. La decisione impugnata è stata cassata con la eliminazione del capo condannatorio alle spese di lite.

Si rammenta, al riguardo, altra pronuncia (Cassazione 25336/2018) secondo cui le caratteristiche del procedimento di volontaria giurisdizione di nomina dell'amministratore di condominio comportano l'inapplicabilità delle disposizioni in tema di soccombenza con la conseguenza che le spese devono rimanere a carico del soggetto che le ha anticipate. Ciò perché il giudice camerale non regola controversie insorte fra parti contrapposte per la tutela di diritti, ma emette provvedimenti volti alla soddisfazione di privati interessi senza contesa. In tale àmbito si annovera il decreto camerale di nomina dell’amministratore di condominio. L'intervento del magistrato camerale si risolve sempre e comunque in una sostituzione giudiziale a carattere amministrativo, quindi priva dell’attitudine a produrre effetti di giudicato su posizioni contrastanti.

Conclusioni
Il decreto di nomina è inidoneo al giudicato, perciò non incide su posizioni di diritto soggettivo essendo modificabile e revocabile in ogni tempo.Anche una pronuncia meno recente (Cassazione 18730/2005) censura il decreto impugnato della corte territoriale nella parte in cui ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di entrambe le fasi procedimentali. Il tribunale camerale aveva rigettato il ricorso condannando il condomino al rimborso delle spese processuali. Il reclamo in corte d'appello sortiva eguale risultato. Il condomino ricorreva alla Suprema corte ottenendo la cassazione dell'impugnato decreto.

I giudici di legittimità cassavano il provvedimento in ordine alla statuizione delle spese processuali riconoscendo la fondatezza del motivo proposto basato su un corroborato filone giurisprudenziale. In definitiva, il procedimento camerale di volontaria giurisdizione non può considerarsi contenzioso in senso tecnico. L'istanza di nomina è strumentale alla gestione della cosa comune e la funzione del provvedimento camerale sollecitato risiede nell'evitare che il condominio rimanga sprovvisto di un necessario e imprescindibile organo gestorio. Nei procedimenti di volontaria giurisdizione normalmente difettano i presupposti richiesti per l'applicazione della soccombenza perché manca il provvedimento conclusivo di un procedimento contenzioso nel quale venga chiesto l'accertamento di un diritto di una parte nei confronti dell'altra.

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