Condominio

Può sanare i vizi della delibera impugnata solo la nuova che tratti gli stessi argomenti

La coincidenza è necessaria ai fini dell’effetto sanante altrimenti siamo in presenza di un deliberato del tutto diverso

di Giovanni Iaria

Capita spesso che nel corso del giudizio di impugnazione di una delibera condominiale, al fine di sanare gli effetti invalidanti di quest'ultima, l'assemblea proceda all'approvazione di una seconda delibera in sostituzione della prima. Quali requisiti deve avere la seconda delibera per produrre gli effetti sananti e retroattivi della delibera impugnata e far cessare la materia del contendere? Sulla questione si è pronunciata di recente la Cassazione con l'ordinanza 40827/2021, pubblicata il 20 dicembre 2021.

La vicenda
Una società di gestione di una multiproprietà facente parte di un condominio impugnava una delibera assembleare chiedendo che il Tribunale provvedesse al suo annullamento. La società impugnante deduceva l'illegittimità della delibera per una serie di motivi. Nelle more del giudizio, il condominio per sanare i vizi della delibera impugnata ne approvava una nuova. La domanda attorea veniva accolta dal Tribunale, limitatamente ad un solo punto all'ordine del giorno e la sentenza di primo grado veniva confermata dalla Corte di appello.

La Cassazione investita della questione a seguito del ricorso promosso dall'originaria impugnante, la quale deduceva, fra i vari motivi del gravame, l'erroneità della decisione dei giudici di appello nella parte in cui aveva ritenuto la nuova delibera idonea far cessare la materia del contendere non tenendo conto della mancanza di coincidenza tra le due decisioni assunte dall'assemblea, ha dato ragione alla ricorrente.

Quando cessa la materia del contendere
I giudici di legittimità nel decidere la vertenza hanno ribadito l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale, analogamente a quanto previsto in materia di società di capitali dal comma 8 dell'articolo 2377 del Codice civile, si configura la cessazione della materia del contendere tutte le volte in cui la delibera impugnata viene successivamente sostituita da una nuova deliberazione assunta in conformità della legge, facendo essa venir meno la specifica situazione di contrasto tra le parti.

Se la delibera viene sostituita con un'altra che abbia un identico contenuto, nel senso che ha ad oggetto gli stessi argomenti della prima deliberazione, hanno osservato gli ermellini si verifica la rinnovazione sanante della delibera impugnata con effetti retroattivi, ferma soltanto l’avvenuta rimozione dell’iniziale causa di invalidità.Se, invece, la nuova delibera ha una portata organizzativa del tutto nuova (come era successo nel caso esaminato), gli effetti di quest’ultima decorrono soltanto dalla sua approvazione, senza che possa desumersi la sopravvenuta inefficacia della delibera impugnata.

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