Condominio

I mercoledì della privacy: diritto di opposizione e difesa del professionista dal telemarketing selvaggio

Dal 2010 è stato istituito il Registro pubblico delle opposizioni che permette di opporsi all'utilizzo per finalità pubblicitarie dei numeri di telefono di cui si è intestatari

di Carlo Pikler - Centro studi Privacy and Legal Advice

Il Regolamento Ue 16/679 dispone a favore dell'interessato una serie di diritti, tra cui si annovera quello previsto dall'articolo 21 Gdpr, denominato «Diritto di opposizione», secondo cui, al numero 2. «Qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, l’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato per tali finalità, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto». Continua la norma, sul punto, evidenziando al numero 3. che: «Qualora l’interessato si opponga al trattamento per finalità di marketing diretto, i dati personali non sono più oggetto di trattamento per tali finalità».

La riforma
A seguito di parere favorevole dello schema di regolamento da parte del Garante per la protezione dei dati personali, sono state adeguate le disposizioni attuative alle novelle introdotte dal decreto-legge 8 ottobre 2021, numero 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, numero 205. In particolare, attraverso la modifica normativa apportata con il decreto Capienze si è estesa anche alle chiamate automatiche il divieto a contattare i numeri presenti nel Registro pubblico delle opposizioni (cosiddetto Rpo).

Cos'è il Registro pubblico delle opposizioni
L'Rpo è stato istituito con il Dpr 178/2010 ed è stato successivamente aggiornato con il Dpr 149/2018. Si tratta di un servizio gratuito per l'utente, che permette al cittadino di opporsi all'utilizzo per finalità pubblicitarie dei numeri di telefono di cui si è intestatari, nonché degli indirizzi di posta associati, da parte degli operatori che svolgono attività di marketing tramite il telefono e/o la posta cartacea. Successivamente, la legge 5/2018 ha esteso l'ambito di applicazione del Registro pubblico delle opposizioni a tutti i numeri riservati, inclusi i cellulari, prevedendo, in seguito all'iscrizione al servizio, anche l'annullamento dei consensi al telemarketing precedentemente conferiti dai cittadini, oltre al divieto di cessione dei nuovi consensi a terzi.

Alla luce del nuovo schema, i consumatori potranno opporsi, iscrivendosi nel registro, sia alla ricezione delle chiamate indesiderate tramite operatore, sia alla ricezione delle chiamate effettuate con l'uso di sistemi automatizzati. I consumatori potranno presto opporsi alla ricezione non solo delle chiamate indesiderate tramite operatore, ma anche di quelle effettuate con l'uso di sistemi automatizzati, modalità di contatto che sino ad ora era sfuggita alle limitazioni sancite dalla disciplina previgente. L'iscrizione al Rpo comporterà, tra l'altro la revoca dei precedenti consensi espressi dai consumatori, così da evitare il perdurare di eventuali abusi. La violazione del diritto di opposizione degli utenti comporta l'applicazione di sanzioni specifiche.

Le sanzioni per la società di telemarketing
Dopo l'iscrizione del numero di telefono al Registro delle opposizioni, infatti, le imprese di telemarketing avranno qualche giorno di tempo per la registrazione della richiesta e per evitare quindi di effettuare delle chiamate promozionali, pena una sanzione che va dai 30.000 ai 180.000 euro per chi non si adegua. È previsto un termine più lungo, fino a 30 giorni, per le società con cui era stato inizialmente stipulato un contratto poi disdetto.

Il numero aziendale può essere iscritto nel Rpo?
L'interessato è sempre e solo la persona fisica di cui stanno trattando i dati. Da ciò si evince che il numero del professionista “aziendale” sia questo fisso o mobile, non può considerarsi rientrante nella fattispecie. Se questa è la logica, si potrebbe ipotizzare che diverso sarebbe, invece, il caso di uso promiscuo del numero fisso di telefonia da parte del professionista. In tal caso, posto l'uso anche “privato” del numero di telefono, nulla osterebbe ad iscriverlo all'interno del registro ed evitare così di ricevere chiamate indesiderate.

Il numero del professionista trovato su internet
Diverso ancora è il caso di un numero di telefono estratto dall’albo o pubblicato su internet. Se si telefona a un professionista per proporre, ad esempio, un nuovo piano tariffario di telefonia aziendale, occorre fare i conti con il provvedimento del Garante della privacy del 29 settembre 2011 il quale ha fissato alcuni argini a favore dei professionisti contro le telefonate indesiderate. L’utenza di questi risulta facilmente rintracciabile in rete in quanto vi è l'obbligo di diffusione finalizzato a consentire agli utenti di rintracciare i singoli professionisti o di verificare la loro permanenza in attività.

In questo caso le finalità connesse all'inserimento del numero di telefono sono relative al controllo e alla vigilanza effettuati da collegi e ordini oppure agli obblighi di pubblicità e collegate alle professioni non regolamentate e facenti capo alle associazioni di categoria iscritte al ministero secondo i parametri di cui alla legge 4/13. In questa situazione il dato che si potrà trovare nell'elenco degli iscritti messi a disposizione dall'albo o dall'associazione di categoria relativa a professione non riconosciuta, secondo il Garante, non legittima l'uso del telefono per le finalità commerciali o per le ricerche di mercato.

La libera consultabilità dei numeri telefonici che si trovano consultabili in internet in tali elenchi non deve far pensare a un consenso a ricevere telefonate promozionali. Secondo il Garante, la diffusione online dell’albo degli avvocati (ma tale indicazione può estendersi alla diffusione effettuata dall'associazione di categoria del professionista esercente attività di cui alla legge 4/13), non ha lo scopo di favorire l’attività di telemarketing, ma quella della trasparenza degli elenchi.Unica possibilità per la società che effettua attività di telemarketing è riuscire a dimostrare che i servizi che si intendono promuovere risultino «direttamente funzionali» all’attività svolta dall’interessato, e sempreché non vi sia stata o sia manifestata opposizione al trattamento.

Considerazioni conclusive
Ancora una volta, dunque, occorre tener presente il principio generale della finalità del trattamento che, per il Garante, va inteso in senso estremamente restrittivo (ad esempio, nel caso degli avvocati il principio di finalità sussiste per l’invio di pubblicazioni scientifiche per finalità di aggiornamento ed approfondimento di tematiche giuridiche).La diretta rispondenza, secondo l'Autority, è quindi intesa come riservata a quella categoria professionale specifica del prodotto o servizio promosso con il telefono. In caso contrario, il professionista può opporsi, anche laddove il numero in questione sia esclusivamente collegato all'attività professionale svolta.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©