Condominio

Per i danni da pluviale si può citare in giudizio anche solo il condomino che ha in uso esclusivo il lastrico

Il principio della solidarietà condominiale fa che sì che ciò sia possibile. Poi sarà lui stesso a rivalersi sul condominio

di Annarita D’Ambrosio

La responsabilità per i danni derivanti dal lastrico solare o della terrazza a livello il cui uso non sia comune a tutti i condòmini è al centro dell'ordinanza della Cassazione 516/2022 depositata l'11 gennaio. È necessario citare tutti i condòmini in caso di danni derivanti dall'occlusione di un pluviale sovrastante la proprietà di un condomino o basta citare colui che quel terrazzo utilizza? La Cassazione, conformandosi a precedenti pronunce, ha ribadito che non esiste l'obbligo di litisconconsorzio.

Il pluviale bene comune
È incontestabile che la pluviale sia un bene comune, ma la responsabilità per i danni derivanti dal lastrico solare in uso ad un solo condomino va qualificata non «nell’ambito dei rapporti di natura obbligatoria che si instaurano nel condominio in forza della coesistenza delle proprietà individuali con quelle comuni, ma nell’ambito della responsabilità ex Codice civile relativa ai danni da cose in custodia». Del danno perciò rispondono sia il proprietario, o l’usuario esclusivo, quale custode del bene, sia il condominio in forza degli obblighi inerenti l’adozione dei controlli necessari alla conservazione delle parti comuni incombenti sull’amministratore ex articolo 1130, comma 1, numero 4, Codice civile ed anche l'assemblea dei condòmini che è tenuta a deliberare sulla manutenzione dei beni comuni.

La solidarietà in condominio
In ambito condominiale però il rapporto di responsabilità che si instaura tra i diversi obbligati va ricostruito in termini di solidarietà, ai sensi dell’articolo 2055 Codice civile, il quale esclude il litisconsorzio necessario di tutti i presunti autori dell’illecito, sicché il danneggiato può agire anche solo nei confronti del singolo condomino usuario, senza obbligo di citare in giudizio gli altri.

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