Condominio

Non deve esserci uno specifico rischio per la condanna da omesso passaggio di consegne

L’amministratore precedente se non consegna al successore la documentazione in suo possesso risponde di appropriazione indebita

di Eugenia Parisi

Un condominio ha chiesto e ottenuto dal Tribunale di Milano (accoglimento del 10 gennaio 2022) che venisse ordinata al precedente amministratore, in via d’urgenza, la restituzione di tutta la documentazione in suo possesso afferente la gestione condominiale e di rendere conto del proprio operato.

La sussistenza dei requisiti del provvedimento d’urgenza
Quanto all’esistenza del diritto, risultavano provati sia l’avvenuta sostituzione dell’amministratore sia il conseguente obbligo di quest’ultimo di mettere a disposizione del condominio tutta la documentazione amministrativa e il rendiconto condominiale annuale della gestione. In considerazione di ciò è stato ritenuto sussistente anche il pericolo del ritardo di una causa ordinaria, posto che:
a) l’obbligo dell’amministratore uscente di consegnare al nuovo amministratore i documenti inerenti la gestione del condominio deriva, oltre che dal disposto di cui all'articolo 1129 Codice civile, come riformato dalla legge 220/2012, dalle norme in materia di mandato, schema contrattuale cui viene comunemente ricondotto il rapporto che lega l'amministratore con il condominio;
b) che l’obbligo dell’amministratore uscente di redigere il rendiconto condominiale annuale della gestione discende dall’articolo 1130 Codice civile numero 10;
c) che integra il reato di appropriazione indebita il rifiuto del professionista di restituire la documentazione ricevuta per l’espletamento dell’incarico, in quanto costituisce un comportamento che eccede i limiti del titolo del possesso. (Cassazione penale 26820/08); d) che il protrarsi dell’attuale inadempienza impedisce il regolare funzionamento amministrativo del condominio, atteso che, avuto riguardo alla documentazione ancora nella disponibilità dell'amministratore uscente, la mancata consegna della stessa è idonea a procurare al condominio un pregiudizio irreparabile, in quanto la gestione dell’amministrazione del condominio deve avvenire con continuità e l’assenza della documentazione relativa alle gestioni precedenti rende difficoltosa l'amministrazione della cosa comune, senza che sia necessario che il nuovo amministratore dimostri l’esistenza di uno specifico rischio ricollegato alla omessa restituzione di ciascun singolo documento.

Le evidenze documentali
Dalla lettura dell’atto introduttivo, non contestato dal convenuto, risultavano mancanti:
a) la documentazione di chiusura cassa;
b) la documentazione bancaria;
c) la documentazione fiscale;
d) la documentazione afferente i pregressi anni di gestione;
e) la corrispondenza condominiale;
f) il registro anagrafe condominiale;
g) le tabelle millesimali ed il regolamento condominiale;
h) le chiavi e i timbri del condominio;
i) contratti con tutte le ditte fornitrici e relative fatture;
l) i libretti di esercizio e la documentazione relativa agli impianti comuni;
m) la polizza di assicurazione del fabbricato;
n) ogni pregresso atto o documento di proprietà del condominio a mani del cessato ex mandatario;
o) il rendiconto condominiale annuale della gestione.

L’esito
L’accertamento dell’urgente diritto del condominio, oltre alla prova del mancato passaggio, hanno indotto il giudice ad accogliere il ricorso tramite condanna immediata alla restituzione della documentazione entro un termine dato e condanna alle spese di lite.

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