Condominio

Aumentano gli interessi legali per chi non paga il condominio. Occhio agli interessi moratori in giudizio

Questi ultimi annullano la delibera che dovesse istituirli in caso di ritardo nel versamento delle rate condominiali

di Rosario Dolce

Aumentano gli interessi legali anche per chi non paga la rata condominiale e non consenta, pertanto, all'amministratore la raccolta dei fondi per garantire l’erogazione delle spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell’edificio e per l’esercizio dei servizi comuni di cui all'articolo 1130 Codice civile. L' articolo 1 del Decreto ministeriale dell'Economia e delle Finanze del 13 dicembre 2021 stabilisce, infatti, che a decorrere dal 1° gennaio 2022 la misura del saggio degli interessi legali è fissata all'1,25% annuo (per il 2021 gli interessi si continueranno a calcolare al precedente tasso dello 0,01%, che in ordine di grandezza è una misura nettamente inferiore a quella di nuovo conio).

La modifica degli interessi legali
In tal caso si fa riferimento all'articolo 1284 Codice civile, a mente del quale il saggio degli interessi legali può essere modificato annualmente, con decreto da pubblicare nella Gazzetta ufficiale non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno.Gli interessi legali, pertanto, constano il cosiddetto «costo del denaro». In quanto tali gli interessi si configurano come i frutti civili di un bene fruttifero (il danaro, per l'appunto).

Il riferimento normativo, in tal caso, è dettato dall'articolo 820, comma 3, Codice civile, secondo cui «Sono frutti civili quelli che si ritraggono dalla cosa come corrispettivo del godimento che altri ne abbia».Gli interessi legali, tuttavia, accedono all'obbligazione condominiale a norma dell'articolo 1282, comma 1, Codice civile in quanto si tratta di crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro; per contro, alla stessa obbligazione, è più difficile che accedano gli interessi moratori, in quanto interessi superiori alla misura legale (che, invero, devono essere determinati per iscritto; secondo le forme del caso).

Nulla la delibera che sanzioni il ritardo
La Cassazione (sentenza 10196/2013) ha, infatti, sempre ritenuto doversi considerare nulla (e non semplicemente annullabile) la delibera assembleare, adottata a maggioranza, che stabilisca interessi moratori per il ritardo dei pagamenti delle quote condominiali, in quanto tale previsione non rientra nei poteri dell’assemblea e, pertanto, può essere inserita soltanto in un regolamento contrattuale, approvato all’unanimità.La stessa giurisprudenza di legittimità ha stabilito, al pari, che, così come gli interessi di mora, eventuali “multe” o penali possano essere applicate nei confronti del condomino moroso unicamente ove tale possibilità sia stata prevista convenzionalmente.

Va detto, tuttavia, che gli interessi moratori (secondo saggio pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali – circa l'8% -) potrebbero trovare applicazione nei confronti dei condòmini morosi in sede processuale (nonché nel procedimento arbitrale), in virtù del richiamo al comma IV dell'articolo 1284 Codice civile (novellato nel 2014).La ratio della norma è duplice: da una parte, evitare che la durata del processo vada a detrimento del creditore, e, dall'altra parte, disincentivare resistenze pretestuose da parte del debitore, che si trova a corrispondere, oltre al debito, ulteriori somme a titolo di interessi, più alte rispetto a quanto sarebbe dovuto con il tasso legale ordinario.

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