Condominio

Annullabile l’assemblea da remoto convocata prima che venisse introdotta questa possibilità nel Codice

Risulta viziata in origine e quindi sono annullabili le conseguenti delibere adottate

di Luana Tagliolini

L'assemblea convocata in modalità di videoconferenza prima dell'entrata in vigore del decreto Dl 14 agosto 2020 numero 104 e seguenti è viziata in origine e le relative delibere assunte sono annullabili. A questa conclusione è giunto il Tribunale di Bergamo (sentenza 38/2022) innanzi al quale un condomino aveva presentato istanza di impugnazione delle delibere assunte nell'assemblea tenuta il 5 giugno 2020, per una serie di motivi, tra cui quello di violazione dell'articolo 66 delle disposizioni di attuazione Codice civile in tema di convocazione delle assemblee di condominio.

Le assemblee da remoto e la loro introduzione nel Codice
L'attore lamentava la tenuta dell'assemblea in modalità di videoconferenza perché, al momento della convocazione, non era ancora entrato in vigore l'attuale ultimo comma dell'articolo 66 citato secondo cui «Anche ove non espressamente previsto dal regolamento condominiale, previo consenso della maggioranza dei condòmini, la partecipazione all’assemblea può avvenire in modalità di videoconferenza. In tal caso, il verbale, redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente, è trasmesso all’amministratore e a tutti i condòmini con le medesime formalità previste per la convocazione».

Poiché, quindi, nel periodo ante modifica le assemblee potevano convocarsi solo in presenza, l'attore chiedeva al Giudice di accertare e dichiarare l'invalidità delle delibera assunte in tale consesso. Si costituiva in giudizio il condominio che contestava in toto gli assunti avversari. Nel frangente periodo in cui era in corso la causa, l'amministratore aveva convocato una nuova assemblea che disponeva la revoca dell'intero deliberato del 5 giugno 2020 cessando, così, la materia del contendere.Il Tribunale, a questo punto, doveva decidere unicamente sulle spese di lite, secondo i principi che regolano la soccombenza virtuale.

L’annullabilità delle delibere
A tal fine, il Giudice accertava che alla data del 5 giugno 2020 non era ancora entrato in vigore il Dl 104/2020, poi modificato dal Dl 125/2020 convertito nella legge 159/2020 che stabiliva (all'ultimo comma dell'articolo 66 citato) la possibilità di partecipare all'assemblea mediante piattaforme telematiche. In precedenza il legislatore per fronteggiare l'emergenza Covid-19 aveva unicamente previsto la proroga del mandato dell'amministratore e lo slittamento dei termini per la presentazione dei rendiconti. L'assemblea del 5 giugno 2020 era, quindi, viziata e conseguentemente le deliberazioni erano annullabili (Cassazione, Sezioni unite , 9839/2021) perché affette da vizi formali per violazione di prescrizioni legali che prevedono la designazione del luogo della riunione assembleare (articolo 66, comma 3 citato ante riforma).Di qui, solo per questo motivo (e con assorbimento degli altri) il riconoscimento della fondatezza dell'impugnazione.

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