Condominio

L’obbligo formativo dell’amministratore e le conseguenze in caso non venga adempiuto

Necessaria a tal fine un’analisi attenta dell'articolo 71 bis disposizioni attuative Codice civile

di M. La Placa, D. Togni, F. Sorrentino, L. Erroi, C. Casile - Centro studi Aiac

Si impone una riflessione sul valore da attribuire alla formazione dell'amministratore, non limitandosi a una semplice analisi delle opposte tesi, ma cercando di abbracciare con sguardo sistematico quella che dovrebbe essere una materia da considerare unica nonostante la sua complessità. Lo spunto ci viene fornito dalla sentenza del Tribunale di Roma numero 4665 del 2021, che può essere così riassunta: l'articolo 71 bis disposizioni attuative Codice civile non prevede alcuna sanzione nel caso in cui l'amministratore venga nominato, ma non abbia effettuato l'aggiornamento professionale prescritto dalla norma.

Le fonti normative
Le ragioni di tale impostazione sono varie e possono, per comodità, essere semplificate nei seguenti punti:
1- l’articolo 1129 Codice civile, comma 12, prevede, tra le cause di revoca per gravi irregolarità, l’omessa o incompleta comunicazione dei dati professionali; la medesima conseguenza viene teorizzata nel caso - più grave - di omesso espletamento dell'aggiornamento professionale;
2- il 1129 Codice civile prevede ipotesi tipiche di grave irregolarità e, al comma 14, una unica ipotesi di nullità nel caso di mancata specificazione del compenso, quindi se ne deduce che, dove la legge ha voluto sanzionare con nullità la delibera, ciò è stato chiaramente espresso; ergo, il mancato aggiornamento, più che sotto il profilo della nullità, rileva come giusta causa di revoca dell'amministratore.

Il valore della formazione
Ora, a parere di chi scrive, la tesi sopra descritta non tiene conto di alcune circostanze che meriterebbero maggiore attenzione, anche in confronto a quanto avviene in situazioni consimili, quali per esempio il mancato espletamento dell'obbligo formativo in professioni ordinistiche, quali quella di avvocato.Si obietterà che l'esempio non è calzante, in quanto quella di avvocato è appunto professione ordinistica mentre quella di amministratore non lo è: ebbene, si ritiene di ribattere che entrambe sono professioni, entrambe soggette ad obblighi formativi previsti da normative vigenti e sarebbe illogico, per situazioni simili, giungere a conclusioni diverse circa il valore della formazione, che – si arriva qui al secondo punto – sono entrambe poste a tutela dei clienti/consumatori.

Il ruolo delle associazioni di categoria
A ben riflettere, è anzi da ritenere che, per i professionisti amministratori di condominio, maggiore sia la necessità di tutelare e preservare il valore della formazione, oggi curata e demandata alle associazioni di categoria che hanno un ruolo fondamentale di garanzia e trasparenza nei confronti dei condomini/clienti (articolo 2, comma 3, legge 4/2013 - Le associazioni professionali promuovono, anche attraverso specifiche iniziative, la formazione permanente dei propri iscritti, adottano un codice di condotta … vigilano sulla condotta professionale degli associati e stabiliscono le sanzioni disciplinari da irrogare agli associati per le violazioni del medesimo codice).

Gli obblighi previsti
Altro dato testuale di cui tener conto è che l'articolo 71 bis disposizioni attuative prevede che possano «...svolgere attività di amministratore di condominio coloro:[…]g) che hanno frequentato un corso di formazione iniziale e svolgono attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale[…]. A quanti hanno svolto attività di amministrazione di condominio per almeno un anno, nell’arco dei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è consentito lo svolgimento dell’attività di amministratore anche in mancanza dei requisiti di cui alle lettere f) e g) del primo comma. Resta salvo l’obbligo di formazione periodica».

Il dato testuale vede raggruppate, nel medesimo punto, sia la necessità di prima formazione che quella di aggiornamento professionale; quest'ultima viene espressamente riconosciuta come requisito necessario per la prosecuzione dell'attività professionale di amministratore condominiale anche per quei soggetti che l'ultimo comma dell'articolo 71 bis esonera dalla necessità di corso di formazione iniziale. Se si scardina uno dei due, logicamente, prima o dopo, anche l'altro seguirà, rendendo di fatto inutile una delle innovazioni della legge di riforma del condominio, permettendo a chiunque di improvvisarsi amministratore senza averne i requisiti, con il solo “rischio” di poter essere revocati, creando disparità concorrenziali con chi, ligio alla normativa, ha investito tempo e denaro per ottenere i titoli previsti.

La decadenza del diritto al compenso dell’amministratore revocato
Ma, anche tralasciando quanto sopra, c'è un ulteriore motivo contro la tesi prospettata dal Tribunale di Roma, ed è che risulta necessario contraddire l'assunto del filosofo medioevale Guglielmo da Occam, ovvero semplificare le tesi anziché moltiplicarle per giungere ad uno stesso risultato. Cerchiamo di spiegarci meglio.Lo stesso Tribunale di Roma con la sentenza 17139 del 3 novembre 2021 afferma che l'amministratore revocato anticipatamente per «non aver adempiuto al mandato gestorio», quindi per giusta causa, a seguito della rilevata commissione di gravi irregolarità, non ha diritto ad alcun onorario. Chiaramente tale pronuncia non interessa solo il caso da noi analizzato, ma sicuramente tale caso rientra tra quelli cui è applicabile tale sentenza.

Da quando viene a decadere il diritto al compenso per il revocato? Dalla data della pronuncia del Tribunale o dalla data in cui è stata commessa la grave irregolarità che ha minato il rapporto? Perché nel primo caso la “sanzione” rischia di essere una “non sanzione” attesi i tempi delle pronunce. Se invece si qualificasse il mancato assolvimento degli obblighi formativi come causa ostativa all'assunzione del mandato di amministratore si può conciliare la posizione della Corte di Roma con la necessità di non creare un vulnus alla struttura della legge che prevede la formazione come garanzia per i cittadini/consumatori.

Va segnalato inoltre come la stessa sentenza afferma che, «se, nella medesima assemblea che delibera sulla conferma dell'amministratore, viene approvato anche il preventivo presentato dallo stesso amministratore ove è chiaramente indicato, in modo forfetario e onnicomprensivo, l'importo del compenso, va esclusa la violazione dell'articolo 1129 comma 14° Codice civile». Ora, pur trovando il consenso anche dello scrivente, ci si dovrebbe chiedere se tale pronuncia non vada nella direzione opposta a quella indicata dalla norma, che prevede che l'amministratore, «all’atto dell’accettazione della nomina e del suo rinnovo, deve specificare analiticamente, a pena di nullità della nomina stessa, l’importo dovuto a titolo di compenso per l’attività svolta».

Quale deve essere il valore che va dato all'avverbio “analiticamente” e come va interpretato? Se l'indicazione forfettaria di un importo per lo svolgimento dell'intera attività a parere dello scrivente soddisfa certamente i requisiti di conoscibilità del compenso richiesto alla base della norma, può dirsi altrettanto se una parte del suddetto compenso si componga di elementi variabili (ad esempio il numero di certificazioni uniche redatte dall'amministratore od il numero di modelli F24 compilati e spediti)? La ricerca di una semplificazione degli adempimenti non rischia di svalutare il dettato normativo? E, svalutandone ora un punto ed ora l'altro, non si rischia di rendere vana la riforma proprio in quei punti che l'avevano caratterizzata?

Le condivisibili conclusioni del Tribunale di Padova
Altra tesi in materia è quella espressa dal Tribunale di Padova, sentenza 818 del 24 marzo 2017, che ritiene nulla la delibera di nomina in caso di mancato assolvimento degli obblighi formativi, in quanto la violazione dei requisiti imposti dall’articolo 71 bis implica violare una norma cogente e imperativa di diritto pubblico posta a tutela della collettività e dei condòmini. Pur essendo una posizione particolarmente estrema, si ritiene che, con alcuni correttivi (ad esempio qualificare nullità relativa sanabile con l'assolvimento dell'obbligo formativo negli anni successivi), potrebbe avere un effetto dissuasivo a violare le norme in tema di aggiornamento formativo, come accade nella professione di avvocato – non si perde la qualifica ma la posizione va sanata


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