Condominio

Per il parcheggio abusivo su spazi condominiali l’amministratore può agire senza autorizzazione

Il potere di agire senza il preventivo consenso dell'assemblea è legato al compimento di atti conservativi a tutela delle parti comuni

di Giovanni Iaria

L'amministratore non ha bisogno della preventiva autorizzazione dell'assemblea per agire in giudizio contro un terzo che abusivamente occupa con la propria macchina uno spazio condominiale. Lo scrive la Corte di appello di Milano con la sentenza 3763/2021, pubblicata il 28 dicembre 2021.

I fatti
La vicenda nasce dal giudizio promosso dall'amministratore di un condominio il quale chiedeva al Tribunale di ordinare ad un terzo, non condòmino, l'immediata rimozione del veicolo di sua proprietà parcheggiato, senza essere autorizzato, all'interno delle aree private condominiali non adibite a parcheggio ma al solo transito.Il convenuto si difendeva contestando la fondatezza della domanda del condominio ed eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione attiva dell'amministratore per aver agito in giudizio senza la preventiva autorizzazione da parte dell'assemblea.

Il Tribunale accoglieva l'eccezione preliminare qualificando l'azione promossa dall'amministratore quale azione negatoria di servitù disciplinata dall'articolo 949 del Codice civile secondo cui «il proprietario può agire per far dichiarare l'inesistenza dei diritti affermati da altri sulla cosa, quando ha motivo di temerne pregiudizio. Se sussistono anche turbative o molestie, il proprietario può chiedere che se ne ordini la cessazione, oltre alla condanna al risarcimento del danno».Trattandosi, secondo il Tribunale, di azione diretta a tutela della proprietà, finalizzata a far affermare l'inesistenza di diritti da parte di soggetti terzi sulla cosa e far cessare eventuali turbative, l'amministratore per agire in giudizio aveva necessariamente bisogno della preventiva autorizzazione da parte dell'assemblea.

Il ribaltamento della pronuncia in secondo grado
Di contrario avviso la Corte di appello la quale, pronunciandosi sul punto, a seguito del gravame proposto dal condominio, ha rigettato l'eccezione formulata dall'originario convenuto. I giudici di appello, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, hanno ritenuto l'azione promossa dal condominio riconducibile nell'ambito degli «atti conservativi» a tutela dei diritti sulle parti comuni dell'edificio e, quindi, legittimamente esperita dall'amministratore al quale ai sensi del numero 4 dell'articolo 1130 del Codice civile è attribuito il potere di agire senza la preventiva autorizzazione dell'assemblea condominiale per compiere gli atti conservativi a tutela delle parti comuni.

Infatti, hanno concluso i giudici della Corte milanese, il condominio nel proporre l'azione si era limitato a denunciare la molestia dell'originario convenuto consistente nel parcheggio abusivamente effettuato su spazi comuni, senza dedurre riguardo a pretesi diritti vantati dal soggetto autore della molestia sui beni del condominio né quest'ultimo aveva avanzato alcuna pretesa in tal senso.

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