Condominio

La tabella millesimale non può essere basata su due diversi criteri

Fatta rilevare anche la disomogeneità dei criteri di valutazione, per alcuni appartamenti valori calcolati in vani, per altri in metri quadri

di Edoardo Valentino

Una condomina impugnava una delibera assembleare chiedendo al Tribunale la dichiarazione di nullità a causa della violazione da parte del condominio dei criteri legali per la redazione delle tabelle millesimali, necessarie per la corretta ripartizione delle spese condominiali. Si costituiva in giudizio il condominio affermando la validità delle modifiche alle tabelle, giustificate alla luce della modifica dell'appartamento di proprietà della condomina attrice. Tale modifica avrebbe comportato un'estensione della proprietà della ricorrente e sarebbe quindi stata legittimata una revisione delle tabelle, con attribuzione di un numero superiore di millesimi alla proprietà della condomina.

Le decisione di merito ed il ricorso alla Suprema corte
Il Tribunale prima, e la Corte d'Appello poi, confermavano la tesi del condominio e sancivano la validità della delibera che stabiliva i nuovi criteri millesimali di riparto delle spese condominiali.La vicenda approdava quindi in Cassazione a seguito del ricorso della condomina soccombente.Tale ricorso era incentrato su svariate rimostranze, tra le quali vale la pena di approfondire la prima: con il citato motivo di diritto la condomina censurava l'illegittimità della decisione d'appello impugnata per non avere valutato l'illegittimità della delibera nella parte in cui stabiliva le quote millesimali dovute utilizzando criteri differenti tra una proprietà e l'altra.

Per il computo millesimale della proprietà della ricorrente, infatti, il condominio aveva utilizzato il criterio dei metri quadrati di proprietà mentre, per altre abitazioni, aveva mantenuto i criteri utilizzati in precedenza, che suddividevano le varie proprietà in “vani”. A detta della condomina tale difformità di per sé rendeva invalida l'assemblea, e la mancata unanimità nella modifica dei criteri di valutazione dei millesimi avrebbe poi comportato la nullità della stessa. Con la sentenza Cassazione sezione seconda civile, numero 1059 del 14 gennaio 2022 la Suprema corte accoglieva il ricorso della condomina limitatamente al motivo citato.

La mancanza di criteri valutativi omogenei
Nella propria decisione la Cassazione contestava il comportamento della Corte d'Appello la quale aveva deciso il caso in maniera illogica, accettando la delibera nonostante questa calcolasse i valori delle unità immobiliari con criteri non omogenei, essendo queste in parte valutate secondo i metri quadri e in parte secondo i vani.Per gli ermellini la decisione impugnata era quindi affetta da vizi nella parte in cui aveva accettato un duplice criterio per la redazione di tabelle millesimali, peraltro differente da quello previsto nel regolamento.

Da un lato, quindi, la decisione era invalida in quanto non aveva valutato l'illegittimità del criterio utilizzato per la redazione della tabella millesimale, d'altro canto, la Corte d'appello avrebbe altresì dovuto deliberare la nullità della delibera in quanto l'assemblea non aveva il potere di derogare (se non all'unanimità) i criteri stabiliti dal regolamento per il calcolo dei millesimi delle varie proprietà. Alla luce di tali illegittimità, la Cassazione accoglieva il ricorso, annullava la decisione d'appello e rinviava il giudizio ad altra sezione della Corte d'appello per una nuova valutazione nel merito.

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