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L’uso scorretto del fondo spese è causa di revoca solo a fronte di gravi irregolarità contabili

Il nostro amministratore ha utilizzato il fondo lavori straordinari per spese ordinarie. Ora, a distanza di 2 anni, non è ancora stato pagato un operatore, il fondo è stato chiuso dicembre 2019 con la restituzione soldi e tutto questo e stato approvato in assemblea. Si possoo chiedere le sue dimissioni per utilzzo scorretto del denaro?

di Rosario Dolce

La domanda

Il nostro amministratore ha utilizzato il fondo lavori straordinari per spese ordinarie. Ora, a distanza di 2 anni, non è ancora stato pagato un operatore, il fondo è stato chiuso dicembre 2019 con la restituzione soldi e tutto questo e stato approvato in assemblea. Si possoo chiedere le sue dimissioni per utilzzo scorretto del denaro?

A cura di Smart24 Condomini o

La parola “fondo” appare nel codice del condominio nell'articolo 1135 Codice civile al n. 4, laddove si fa riferimento a quello “speciale” di importo pari allo stato di avanzamento dei lavori di cui alle opere di manutenzione straordinaria o all'innovazione da realizzare.L'articolo 1129 codice civile, comma quattro, precisa che l'amministratore è tenuto ad adeguare i massimali della polizza se nel periodo del suo incarico l'assemblea deliberi lavori straordinari.

Dall'altra parte, le incombenze poste in capo all'amministratore sono quelle di provvedere, a norma dell'articolo 1130 nr 3 Codice civile alla riscossione dei contributi per erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell'edificio e per l'esercizio dei servizi comuni.Sulla base di tali passaggi normativi possiamo convenire che la tenuta della contabilità per la ripartizione e la erogazione delle spese di manutenzione straordinaria o per le innovazioni da realizzare in condominio postula un'attività diversa e distinta rispetto quella ordinaria, posta istituzionalmente in capo all'amministratore.

Cionondimeno, la “confusione contabile” a cui fa riferimento il condòmino può essere motivo di contestazione dell'operato dell'amministratore solo laddove la stessa postula una grave irregolarità gestionale, tale da cagionare un danno ai condòmini. Quest'ultimo potrebbe essere apprezzato, ove sussistente, in sede di rendicontazione. L'articolo 1130 bis Codice civile prevede, infatti, che il rendiconto condominiale debba contenere le “voci di entrata e di uscita e ed ogni altro dato inerente alla situazione patrimoniale del condominio, ai fondi disponibili ed alle eventuali riserve, che devono essere espressi in modo da consentire l'immediata verifica […]”

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