Condominio

Le diffide inviate al precedente amministratore non interrompono i termini di prescrizione del credito

Spetta al creditore verificare con agenzia delle Entrate e condòmini chi gestisca l’immobile qualora il credito risalga a molti anni prima

di Fabrizio Plagenza

Con la sentenza numero 36 pubblicata il 5 gennaio 2022, il Tribunale di Livorno affronta la tematica del credito del fornitore del condominio, soffermandosi sul termine di prescrizione e sull'efficacia degli atti interruttivi dei termini affinché il diritto di credito non si prescriva per decorso del tempo.

La vicenda
Nel caso trattato dal tribunale toscano, il condominio proponeva tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo ottenuto da un fornitore, per un credito asseritamente dovuto per quattro fatture di fornitura di gasolio per riscaldamento relative all'anno 2013. L'opponente eccepiva che il credito era comunque estinto per prescrizione quinquennale ex articolo 2948 n. 4 Codice civile, trattandosi di forniture periodiche e continuative di gasolio.

Si costituiva in giudizio la società creditrice esponendo che le fatture si riferivano a forniture realmente effettuate e che «la prescrizione era stata interrotta con lettera raccomandata recapitata al precedente amministratore» il quale, peraltro, con successivi telefax, aveva anche richiesto di poter rateizzare gli importi dovuti oltre che da successivi atti di messa in mora, indirizzati però sempre all' ex amministratore. Dal canto suo, il condominio opponente replicava che il soggetto a cui erano state inviate le diffide (l'ex amministratore) «non era più amministratore sin dal marzo 2015» e che, quindi, «gli atti indirizzati allo stesso nel 2016 e 2018 erano privi di efficacia interruttiva».

La decisione
La causa era istruita con produzioni documentali.Quanto al termine prescrizionale del credito portato dalle fatture, il Tribunale rilevava che le fatture di cui al ricorso per decreto ingiuntivo «si riferiscono a forniture continuative periodiche di gasolio da riscaldamento effettuate nel 2013, con termine di pagamento a 90 giorni (vedi fatture)» osservando, pertanto, che «il termine di prescrizione è quindi quinquennale ex articolo 2948 numero 4 Codice civile». Norma secondo cui si prescrivono in cinque anni (cosiddetta prescrizione breve), «gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi».

Emergeva in giudizio la prova che il destinatario delle diffide e costituzioni in mora a cui la società fornitrice aveva inoltrato la corrispondenza, non fosse più amministratore del condominio opponente sin dal marzo 2015. Si appurava altresì che la condotta dell'ex amministratore non era stata propriamente diligente, atteso che quest'ultimo, «nel trasmettere la documentazione al nuovo amministratore non indicava tra le fatture ancora da saldare» quelle della fornitrice (poi oggetto di ricorso per decreto ingiuntivo). Dalla documentazione versata in atti, tuttavia, risultava pacifico che la società creditrice avesse inviato missive di diffida e sollecito nel 2016 e 2018 direttamente all'indirizzo dell'ex amministratore il quale, peraltro, «singolarmente, avanzava richiesta di rateizzazione, effettuava addirittura dei pagamenti in acconto».

L’errore nell’individuazione del destinatario
Ciò posto, si legge nella sentenza numero 36 pubblicata il 5 gennaio 2022 dal Tribunale di Livorno, «occorre osservare che non può attribuirsi effetto interruttivo alle diffide - missive del 2016 e 2018 in quanto indirizzate al precedente amministratore», soggetto che già da tempo non era più amministratore del condominio e «non aveva alcun potere di rappresentanza».Né, in ogni caso, vi erano elementi per poter affermare che vi era stata una condotta colpevole del condominio per aver ingenerato una situazione di rappresentanza apparente (vedi tra le altre Cassazione 9328/2015, in tema di rappresentanza, possono essere invocati i principi dell’apparenza del diritto e dell’affidamento incolpevole allorché non solo vi sia la buona fede del terzo che ha stipulato con il falso rappresentante, ma ricorra anche un comportamento colposo del rappresentato, tale da ingenerare nello stesso terzo la ragionevole convinzione che il potere di rappresentanza sia stato effettivamente e validamente conferito al rappresentante apparente).

Conclusioni
Come emerso dalla documentazione in atti e come sopra esposto, le fatture non erano state indicate come ancora da saldare nel passaggio di consegne con il nuovo amministratore. Anzi, la prima volta che l'amministratore effettivo era stato portato a conoscenza della situazione risaliva solo all'anno 2019. Peraltro, il creditore avrebbe potuto (e dovuto) verificare la correttezza del destinatario degli atti interruttivi della prescrizione. Invece, la creditrice «non ha mai verificato tramite richiesta all'agenzia delle Entrate ovvero ai singoli condòmini chi fosse l'effettivo amministratore».Il Tribunale di Livorno, pertanto, revocava il decreto ingiuntivo opposto, accogliendo l'opposizione proposta dal condominio.

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