Condominio

Risarcimento del danno non patrimoniale in caso di infiltrazioni: quali i presupposti

L’interesse leso deve avere rilevanza costituzionale e la lesione deve configurarsi come grave risultante da specifica allegazione del pregiudizio

di Fabrizio Plagenza

Danni da infiltrazioni e richiesta di risarcimento danni. Quali danni richiedere e quali danni sono risarcibili? L'argomento è stato affrontato recentemente dal Tribunale di Ancona, con la sentenza numero 4, pubblicata il 3 gennaio 2022.

La vicenda
Il proprietario di un immobile sito all'interno di un condominio, ricorreva innanzi all'autorità giudiziaria al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti nel febbraio 2016 a causa di infiltrazioni provenienti dagli scarichi condominiali del contiguo fabbricato. La causa era stata preceduta da un accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'articolo 696 Codice procedura civile all'esito del quale l'attore aveva anche, successivamente, richiesto ex articolo 700 Codice di procedura civile, che il condominio resistente venisse condannato anche a riparare la tubazione nel tratto in cui sarebbe stata accertata un'ulteriore problematica.

Il condominio convenuto, nel costituirsi, evidenziava di aver provveduto alla risoluzione della problematica lamentata dal ricorrente contestando, nel merito, l'entità del risarcimento richiesto. La Consulenza tecnica d’ufficio espletata nell'ambito del precedente accertamento tecnico preventivo, aveva effettivamente consentito di accertare che la conduttura fognaria era risultata ostruita per diversi mesi e che l'ostruzione, impedendo il regolare deflusso delle acque di scarico, ha avuto come conseguenza una fuoriuscita dei liquami dai raccordi delle tubazioni e dai pozzetti.Il condominio, pertanto, versava all'attore una determinata somma che, tuttavia, veniva ritenuta non esaustiva da parte dell'attore.

Il risarcimento dei danni patrimoniali
L'attore, infatti, chiedeva anche che gli venissero risarciti i costi per il trasferimento del suo nucleo familiare in un residence per il tempo necessario ai lavori e la domanda trovava accoglimento con la determinazione di una somma ulteriore dovuta dal condominio. Ugualmente, «tenuto conto altresì delle problematiche igieniche derivanti dalle infiltrazioni degli scarichi», il giudice riconosceva l'ulteriore somma dovuta per il ristoro dei costi necessari per la pulizia degli indumenti presenti nell'armadio danneggiato. Inoltre, venivano liquidati quali ulteriori danni i costi sostenuti per l'accertamento tecnico preventivo comprensivi di compensi versati al Ctu che aveva svolto la propria opera nell'accertamento tecnico preventivo.

E quello, più difficile, del danno non patrimoniale
Diversa sorte, invece, spettava alla richiesta di risarcimento dei danni non patrimoniali avanzata dall'attore il quale aveva richiesto il risarcimento del disagio subito negli ultimi anni, tenuto conto anche delle problematiche respiratorie che avrebbe manifestato unitamente alla moglie. Il Tribunale di Ancona, infatti, ricorda i presupposti per l'ottenimento del risarcimento del danno predetto : «il danno non patrimoniale derivante dalla lesione dei diritti inviolabili della persona è risarcibile a condizione che l’interesse leso abbia rilevanza costituzionale, che la lesione dell’interesse sia grave, nel senso che l’offesa superi la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale, che il danno non sia futile, ovvero non consista in meri disagi o fastidi e che, infine, vi sia specifica allegazione del pregiudizio, non potendo assumersi la sussistenza del danno in se stesso» (Cassazione, ordinanza 29206 /2019).

Nel caso di specie, peraltro, il cattivo odore si era già attenuato all'epoca delle operazioni peritali e, soprattutto, talune problematiche erano da imputarsi alla scelta dello stesso danneggiato che aveva deciso di ripitturare le pareti quando ancora non si erano asciugate. «È evidente - si legge nella pronuncia - che le conseguenze derivanti da tale scelta (seppure comprensibile, discutendosi dell'immobile in cui l'attore abita unitamente alla moglie) non possono farsi ricadere su altri soggetti».Per le motivazioni sopra riportate, il Tribunale non accoglieva la domanda per il risarcimento del danno non patrimoniale, così come formulata dall'attore.

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