Condominio

Installazione ascensore, no del condominio se è a rischio la stabilità

di Annarita D’Ambrosio

In principio fu la legge 13, nel 1989, ad orientare il legislatore verso il favore all’abbattimento di barriere poste non solo ad ostacolo della vita di chi è in carrozzina ma della vita di tutti coloro che per vari motivi, anche semplicemente dovuti all’età, possono trovarsi in una condizione di ridotta mobilità permanente o temporanea. Trentatré anni fa era un’altra società, un altro mondo, ma la legge 13 è stata l’avvio di una legislazione che sempre più ha posto l’attenzione verso il tema, in condominio e non solo. Esistono però ancora casi di resistenza verso l’installazione di un ascensore o di un montascale? Purtroppo sì.

Proprio la legge 13/1989, all’articolo 2, tende la mano. Nel caso in cui il condominio si rifiuti o non assuma entro tre mesi dall’istanza scritta dal condomino con difficoltà motorie una deliberazione per venirgli incontro, i portatori di handicap, ovvero chi ne ha la tutela o la potestà, «possono installare, a proprie spese, servoscala nonché strutture mobili e facilmente rimovibili e possono anche modificare l’ampiezza delle porte al fine di rendere più agevole l’accesso agli edifici, agli ascensori e alle rampe dei garage». Questo, sempre che si disponga delle risorse economiche necessarie. Certo è che l’installazione dell’ascensore invece è onerosa e sulla stessa le pronunce giurisprudenziali non sono univoche.

La Cassazione, con la sentenza 18334/2012, interviene sui quorum, non rendendo necessaria la maggioranza qualificata indicata dall’articolo 1120 del Codice civile per deliberare l’installazione di dispositivi per l’abbattimento delle barriere nei condomini, quindi anche l’ascensore. Di recente proprio l’introduzione dei lavori per l’ascensore all’interno di quelli agevolabili dal superbonus ha favorito l’installazione degli stessi in molti edifici sinora restii, tenuto conto che, in ultima istanza, gli immobili stessi acquistano maggior valore.

Fattori ostativi ne restano pochi, uno solo in verità: il no all’ascensore deve discendere da comprovati rischi per la stabilità dell’edificio. Lo precisa la sentenza del Tribunale di Milano 6312/2021 pubblicata il 20 luglio che, applicando il decreto Semplificazione del 2020, pone quale unico limite alle innovazioni, tra cui rientra l’ascensore, la stabilità e la sicurezza del fabbricato. Non più di ostacolo invece il rispetto del decoro architettonico e la necessità di non pregiudicare l’uso e il godimento delle parti comuni, anche di un solo condomino.

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