Condominio

Ammanco di cassa e rigoroso onere della prova. Necessaria l’allegazione dei documenti condominiali

Si era provveduto solo al deposito della relazione tecnica di parte e del verbale relativo al passaggio delle consegne tra amministratori

di Fabrizio Plagenza

Il Tribunale di Roma, con la sentenza numero 1/2022 pubblicata il 31 dicembre 2021, si è occupato della gestione condominiale affidata all'ex amministratore, al quale venivano addebitate diverse irregolarità, al punto da richiedere la restituzione della somma di 59.558,00 euro, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della domanda al saldo, previo accertamento e dichiarazione della risoluzione del contratto tra le parti per grave inadempimento del resistente.

Il procedimento veniva introdotto con un rito speciale (giudizio sommario di cognizione, previsto dall'articolo 702 bis Codice procedura civile). Si costituiva in giudizio l'ex amministratore, che veniva autorizzato alla chiamata in causa della sua compagnia assicurativa. Successivamente, autorizzata la chiamata in causa del terzo e disposto il mutamento del rito da speciale ad ordinario, la causa veniva istruita ed infine decisa con la sentenza 1/2022.

Il contratto di mandato con rappresentanza
La questione trova spazio frequente nelle aule giudiziarie. In giurisprudenza, si è più volte chiarito, poiché il credito dell’amministratore per il recupero delle somme anticipate nell’interesse del condominio si fonda, ex articolo 1720 Codice procedura civile, sul contratto di mandato con rappresentanza che intercorre con i condòmini, è l’amministratore che deve offrire la prova degli esborsi effettuati, mentre i condòmini (e quindi il condominio) - che sono tenuti, quali mandanti, a rimborsargli le anticipazioni da lui effettuate, con gli interessi legali dal giorno in cui sono state fatte, ed a pagargli il compenso oltre al risarcimento dell’eventuale danno - devono dimostrare di avere adempiuto all’obbligo di tenere indenne l’amministratore di ogni diminuzione patrimoniale in proposito subita (Cassazione, 5611/2019; Cassazione 20137/2017; Cassazione 7498/2006, Cassazione, 5062 /2020).

La mancata presentazione dei documenti
È dunque l’amministratore a dover fornire la dimostrazione dei fatti su cui fondare la propria pretesa di recupero delle spese sostenute.Nel caso trattato dal Tribunale di Roma, il Giudice rilevava la mancata allegazione documentale da parte del ricorrente. Il giudice capitolino, infatti, ribadisce che il ricorrente (condominio in persona dell'amministratore) è onerato alla «prova rigorosa dei fatti posti a fondamento della domanda, soprattutto nella materia ove si discute di ammanco di cassa e violazione di doveri da parte dell'amministratore inerenti il mandato nei confronti del consesso condominiale».

Tuttavia, a fonte di tale rigoroso onere probatorio, il ricorrente ha provveduto al «deposito della sola relazione tecnica di parte e del verbale relativo al passaggio delle consegne, mentre nessuna allegazione risulta essere effettuata da parte del condominio attore in persona del nuovo amministratore, della documentazione di proprietà ed in possesso del condominio medesimo a sostegno dei fatti lamentati». Emergeva infatti che in allegato alla relazione tecnica ed al fascicolo di parte attrice non erano stati offerti i documenti, in originale, che comprovassero le rimostranze di parte ricorrente.

L’impossibilità del ricorso ad una consulenza d’ufficio
Né sarebbe stato possibile procedere alla nomina di un Ctu per ricavare elementi di conferma di quelli posti dall'attore in quanto in tal caso «la relazione di Ufficio sarebbe stata esplorativa», con la conseguenza che «il Ctu avrebbe dovuto reperire presso le parti la documentazione in esame per effettuare l'elaborato». Invece come noto «il Ctu non può svolgere il proprio elaborato peritale su documentazione offerta dalle parti in modo tempestivo onde garantire l'integrità del contraddittorio».

La conseguenza, in termini procedurali, è che il richiamo della documentazione posta a sostegno dell'azione ordinaria non equivale alla allegazione della medesima ai fini di adempiere all'onere della prova.Così come, del pari, l'omissione in esame non può ritenersi supplita con il mero richiamo alla perizia di parte, che peraltro di per sé non costituisce un mezzo di prova definitivo.Il Tribunale, dunque, non poteva che respingere la domanda giudiziale con condanna al pagamento delle spese di lite.

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