Condominio

Spese per la manutenzione dei pluviali a carico di tutti i condòmini anche se il lastrico è proprietà di uno

Al pari di gronde e doccioni devono intendersi beni comuni

di Giovanni Iaria

Alle spese per la manutenzione dei pluviali (ovvero i canali di scarico destinati a smaltire le acque piovane del terrazzo condominiale), partecipano tutti i condòmini, anche nel caso in cui il lastrico solare sia di proprietà di uno solo di essi. Lo ha ribadito il Tribunale di Reggio Calabria con la sentenza 1514/2021, pubblicata il 30 novembre 2021.

I fatti
La lite origina dal giudizio promosso da un condòmino, il quale conveniva innanzi al Tribunale il proprio condominio chiedendo che venisse annullata una delibera nella parte in cui l'assemblea avevaapprovato i bilanci consuntivi relativi a quattro anni di gestione condominiale. Con l'impugnazione il condòmino deduceva, fra l'altro, l'illegittimità della delibera in quanto le spese per la rimozione del pluviale condominiale erano state erroneamente ripartite fra tutti i condòmini anziché tra i soli proprietari dei lastrici solari.

Nel costituirsi in giudizio il condominio si difendeva chiedendo il rigetto dell'impugnazione, evidenziando la correttezza dei conteggi delle spese indicate nei bilanci in quanto determinati in conformità ai millesimi delle tabelle condominiali allegate al regolamento ed in uso al condominio. All'esito della consulenza tecnica d'ufficio che era stata disposta nel corso del giudizio, il Tribunale discostandosi dalle risultanze della stessa nella parte in cui aveva ritenuto i pluviali non rientranti nella categoria delle parti comuni, ma presunti accessori del lastrico solare, con conseguente imputazione delle spese a carico dei soli condòmini proprietari dei lastrici solari, ha rigettato le lamentele del condòmino confermando, quindi, la legittimità della delibera impugnata.

I pluviali sono parti comuni
Secondo il giudicante i pluviali (al pari delle gronde e dei doccioni) svolgono una funzione necessaria all'uso comune e, quindi, rientrano a pieno titolo tra le parti comuni dell'edificio in quanto servono all'uso e al godimento di tutti i condòmini. Di conseguenza, ha osservato, le spese per la riparazione o la sostituzione dei pluviali vanno poste a carico di tutti i condòmini delle proprietà sottostanti.Nel decidere la vertenza, il giudice calabrese ha richiamato l'orientamento della giurisprudenza, sia di legittimità che di merito, secondo il quale costituiscono parti comuni e ricadono tra i beni di cui all'articolo 1117 del Codice civile, le gronde, i doccioni e i canali di scarico che convogliano le acque meteoriche dalla sommità di un edificio condominiale, svolgendo le stesse una funzione necessaria all'uso comune, essendo irrilevante la circostanza che la copertura del fabbricato, dal quale provengono tali acque, sia costituita da tetto a falda, da lastrico o da terrazzo di proprietà esclusiva.

Pertanto, alle spese relative a tutte le lavorazioni attinenti il rifacimento dei pluviali ed il convogliamento e lo scarico delle acque meteoriche non si applica il regime di cui all'articolo 1126 del Codice Civile, il quale disciplina soltanto le riparazioni o ricostruzioni del lastrico propriamente inteso. La ripartizione deve avvenire in misura proporzionale al valore delle singole proprietà esclusive, ai sensi dell'articolo 1123 del Codice civile (Cassazione, sentenza 27154/ 2014; Tribunale di Napoli, sentenza 4841/2020).

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©