Condominio

Il verbale deve consentire di individuare i nominativi dei condòmini votanti

Anche in via deduttiva altrimenti la delibera può essere annullata

di Fabrizio Plagenza

Secondo quanto disposto dall’articolo 1136 del Codice civile, «Delle riunioni dell’assemblea si redige processo verbale da trascrivere nel registro tenuto dall’amministratore». È pertanto, facile comprendere che il verbale racconta lo svolgimento dell’assemblea. Il verbale consente di verificare quanti condòmini erano presenti, di cosa si sia discusso, quali delibere siano state adottate ed, ancora, le maggioranze partecipative e deliberative. O, almeno, così dovrebbe essere. Capita (e non di rado) che tali elementi e tali indicazioni non vengano riportate nel verbale di assemblea. Non ci si dovrà meravigliare, allora, se anche in questi giorni si può registrare una nuova pronuncia resa dal Tribunale di Roma : la sentenza numero 78 pubblicata il 4 gennaio 2022.

I fatti
Una condomina impugnava delle delibere assembleari sollevando, in particolare, la seguente censura: «il verbale non consente di individuare nominativamente i condòmini che hanno partecipato alla votazione». Il condominio, nel costituirsi, contestava quanto dedotto dall'attrice ed, inoltre, eccepiva «l'inammissibilità dell'impugnazione in quanto tardiva rispetto al termine ex articolo 1137 Codice civile».Quanto all'eccezione di inammissibilità sollevata dal condominio convenuto, il Tribunale di Roma si pronunciava con un rigetto, ritenendo «sufficiente un richiamo al prevalente e condivisibile orientamento giurisprudenziale espresso anche da questo Tribunale secondo cui la domanda di mediazione interrompe (e non sospende) il termine decadenziale previsto dall'articolo 1137 (con la conseguenza che la negativa conclusione di quella procedura comporta una decorrenza ex novo del termine nella sua interezza)».

L'impugnazione, nel merito, veniva accolta con esclusivo riferimento alla prima delibera impugnata, accogliendo l'eccezione sollevata dalla condomina. Dal tenore letterale del verbale assembleare, infatti, emergeva che al momento della votazione anche altri condòmini avevano abbandonato l'assemblea senza altra specificazione oltre a quelli nominativamente indicati che avevano già in precedenza assunto analoga iniziativa. «Ne consegue l'impossibile identificazione nominativa dei condòmini favorevoli all'approvazione (con le rispettive rappresentanze millesimali)».

I richiami giurisprudenziali
La sentenza 78/2022 richiama, sulla non conformità alla disciplina legale di un verbale assembleare in cui sia omessa la specificazione nominativa dei singoli condòmini favorevoli e contrari con le loro quote di partecipazione, le pronunce della Cassazione 4806/2005 e 6552/2015. Si conferma, dunque, l'importanza di una corretta trascrizione del verbale dell’assemblea condominiale atteso che, come visto, una verbalizzazione incompleta può portare all’invalidità della delibera (Cassazione 24456/09).Certamente, l'espressione del voto e la riferibilità ai singoli condòmini deve emergere dal verbale, quanto meno in via deduttiva.

In passato, la Cassazione ha affermato che, «non è annullabile la delibera il cui verbale, ancorché non riporti l’indicazione nominativa dei condòmini che hanno votato a favore, tuttavia contenga, tra l’altro, l’elenco di tutti i condòmini presenti, personalmente o per delega, con i relativi millesimi, e nel contempo rechi l’indicazione nominativa, dei condòmini che si sono astenuti e che hanno votato contro e del valore complessivo delle quote millesimali di cui gli uni e gli altri sono portatori, perché tali dati consentono di stabilire con sicurezza, per differenza, (quanti e) quali condòmini hanno espresso voto favorevole ed il valore dell’edificio da essi rappresentato, nonché di verificare che la deliberazione stessa abbia in effetti superato il quorum richiesto dall’articolo 1136 Codice civile»(Cassazione 19 novembre 2009 n. 24456). Mai, dunque, riportare a verbale un laconico “la maggioranza approva” poiché le conseguenze potrebbero risultare fatali per l'efficacia della delibera così assunta.

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