Condominio

Il superbonus utilizzato quale difesa tecnica del condominio chiamato in giudizio per infiltrazioni

Si richiamava il fatto di aver eseguito lavori sommari propedeutici a quelli del 110% che avrebbero risolto la problematica

di Rosario Dolce

Il superbonus può configurarsi non più o solamente un “incentivo fiscale” introdotto dal decreto Rilancio, ma, vista la sua portata sul piano condominiale, è in grado di elevarsi ad argomentazione di carattere tecnico per (quantomeno) eludere il problema del dovere di custodia di cui all'articolo 2051 e chiedere il rigetto delle domande dei condòmini per il risarcimento danno da infiltrazioni provenienti dalle parti comuni. Almeno ciò è quanto emerge dalla lettura della copiosa sentenza del Tribunale di Torino numero 5597 del 28 dicembre 2021.

Il fatto e le difese del condominio
Il caso prospettato trae spunto dal verificarsi di copiose infiltrazioni d'acqua provenienti dal tetto dell’ edificio condominiale a danno delle mansarde poste al di sotto di esso, di proprietà dell'attore (condòmino). Quest'ultimo, agendo in giudizio, cita il condominio chiedendo il risarcimento del danno e, il condominio convenuto, pur dando atto di avere eseguito nelle more un intervento “tampone”, contrappone alla domanda contro di esso formulata argomentazioni volte non tanto alla negazione della propria responsabilità di sorta, quanto alla pianificazione di interventi radicali, correlati, per l'appunto, alle previsioni di cui al decreto Rilancio.

In particolare, il citato convenuto chiedeva «darsi atto della disponibilità del condominio, come da verbale di assemblea del 29 giugno 2021 (doc. 13), ad eseguire i lavori di rifacimento del manto di copertura della “scala B” con gli eventuali interventi trainanti e con annesse opere complementari (tra cui potrebbe essere incluso l’ascensore), a condizione che dette opere accedano ai benefici di legge ecobonus o sismabonus (...)», e per l’effetto, rigettare la corrispondente domanda attorea proposta al numero 1 dell’atto di citazione».

La consulenza tecnica d'ufficio
Il contenuto di questa“difesa” ha poi, naturalmente, condizionato la materia del contendere e gli accertamenti tecnici eseguiti nelle more. In effetti, lo stesso Ctu della controversia, nello stabilire il computo metrico estimativo delle opere da realizzare, ha avuto cura di declinare le opere da realizzare a seconda se accedano o meno al “sismabonus”. Invero, «i lavori di rifacimento della struttura esistente di copertura potrebbero rientrare nel sismabonus, originando un credito di imposta (cedibile con sconto fattura o cessione ad istituto di credito) pari al 110%. Tale intervento sarebbe sicuramente più invasivo e pesante e quindi con oneri di spesa maggiori (da determinarsi in ragione degli interventi antisismici da attuare) ma integralmente recuperati e perciò senza esborso diretto da parte dei condòmini».

La decisione
Alla stregua di quanto sopra, il giudice della causa, pur dando atto della soccombenza del condominio – che, per inciso, risultava pacifica per la misura dell'80% a fronte delle concause rilevate tecnicamente – ha concluso il proprio ragionamento giuridico affermando che: «Quanto, poi, alle osservazioni della parte convenuta, il Ctu ha considerato giustamente che i lavori di sistemazione condotti in somma urgenza sono interventi di natura provvisoria, in attesa di interventi più significativi e definitivi (non a caso il condominio sembra aver incaricato lo stesso Ctp per la redazione di progetto di rifacimento integrale della copertura, aderendo al cosiddetto superbonus)».

Da qui, la condanna della compagine condominiale con l' esortazione ad intervenire il prima possibile per la manutenzione delle citate parti comuni e il risarcimento del danno arrecato alle parti private. Sotto questo ultimo aspetto è stata accolta la domanda di condanna in forma specifica del condominio all'esecuzione delle opere indicate dalla Ctu, ivi riportando che: «Da un lato, invero, i principi codicistici in materia di risarcimento del danno in forma specifica (articolo 2058 Codice civile) e, dall'altro, le regole in tema d'immissioni (nella specie di acqua piovana, indubbiamente proveniente dalle porzioni condominiali ammalorate), sottintendono la possibilità per il soggetto danneggiato, anche solo in via potenziale di chiedere che il soggetto responsabile ponga in essere tutti gli accorgimenti per evitare che il danno abbia a ripetersi».

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