Condominio

Nulla la delibera se il condomino ha ricevuto la convocazione ma non ne ha potuto prendere visione

Era stata recapitata rispettando i cinque giorni precedenti l’assemblea ma era finita in giacenza alle Poste e l’aveva ritirata successivamente

di Selene Pascasi

Ogni condomino ha il diritto di intervenire all'assemblea perciò deve esser messo in condizione di poterlo fare. È necessario, quindi, che l'avviso di convocazione sia non solo inviato ma anche ricevuto nel termine di almeno cinque giorni precedenti la data fissata per la prima riunione, giorno finale. Lo ribadisce il Tribunale di Roma con sentenza 16201 del 18 ottobre 2021.

I fatti
La controversia nasce dalla decisione di una proprietaria di chiamare in causa il condominio. In un'assemblea, lamenta, erano state assunte delibere che approvavano il consuntivo gestione ordinaria, il preventivo di gestione dell'anno successivo e conferivano un mandato esplorativo all'amministratore per la ricerca del tecnico cui affidare la stesura di un capitolato relativo alla manutenzione straordinaria della facciata posteriore e del tetto e per individuare l'impresa esecutrice dei lavori.

Tuttavia, contesta, non aveva potuto partecipare all'adunanza perché al momento della consegna della raccomandata contenente l'avviso di convocazione non era in casa ed era venuta a conoscenza della riunione solo al ritiro del plico presso l'ufficio postale. Il termine dei 5 giorni liberi tra avviso e riunione, pertanto, non era stato rispettato. Vi erano, poi, anche delle irregolarità del rendiconto, privo del registro di contabilità, del riepilogo finanziario e della nota sintetica esplicativa. Di qui, la richiesta di annullare le delibere.

La difesa del condominio quanto alla convocazione
Il condominio, però, ribatte: il destinatario di una missiva privata quale la convocazione spedita con raccomandata dall'amministratore, sottolinea, si considera raggiunto dalla lettera quando il postino ne lascia l'avviso in cassetta essendo ormai l'atto entrato nella sua sfera di conoscibilità per cui il termine dei cinque giorni non era stato violato. Circa i documenti a corredo del consuntivo, erano stati allegati e comunque la delibera era legittima visto che le carte erano state messe a conoscenza dell'assemblea.

La decisione
Delibere annullate. Ogni condomino, ricorda il Tribunale di Roma aggiustando il tiro della questione, ha il diritto di intervenire in assemblea e va messo in condizione di poterlo fare. Occorre, allora, che l'avviso di convocazione sia non solo inviato, ma anche ricevuto nel termine dei cinque giorni antecedenti la prima adunanza, la cui data vale come giorno finale. E la legge stabilisce espressamente che l'omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto costituisce motivo di invalidità delle delibere assembleari, ai sensi dell'articolo 1137 del Codice civile.

D'altro canto, è vero che l'avviso di convocazione – atto prevalentemente privato – sfugge all'applicazione del regime giuridico stabilito per le notificazioni degli atti giudiziari. Esso, difatti, soggiace alla disciplina dell'articolo 1335 del Codice civile che lo reputa conosciuto, salvo prova contraria posta a carico del convocato, non appena la comunicazione giunga al suo indirizzo, a prescindere dalla materiale apprensione o reale conoscenza. Per la presunzione di conoscenza degli atti recettizi in forma scritta giunti all'indirizzo del destinatario, occorre il solo fatto oggettivo dell'arrivo dell'atto nel luogo indicato.

Conclusioni
Così, se al mittente basterà dimostrare l'avvenuto recapito all'indirizzo del destinatario, a quest'ultimo toccherà provare l'impossibilità di averne acquisto la concreta conoscenza per un evento estraneo alla sua volontà. Ebbene, nella vicenda, a far presumere la conoscenza dell'avviso era la prova dell'arrivo all'indirizzo del convocato ossia il rilascio da parte del postino del foglio di giacenza del plico. Tuttavia, come si rinveniva nella scheda postale, una volta tentato il recapito, il plico era transitato presso lo sportello inesitate divenendo disponibile per il ritiro solo dopo qualche giorno.

Circostanza che rendeva impossibile il ritiro dell'avviso nei tempi di legge. La condomina, in sostanza, non aveva avuto – chiaramente per fatto a lei non imputabile – lo spazio temporale di legge fra la data di comunicazione dell'avviso di convocazione e la data dell'assemblea. Lasso non rispettato, a ben vedere, neanche a voler presumere la conoscibilità. Inevitabile, per tali ragioni, l'annullamento delle delibere disposto dal Tribunale di Roma.

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