Condominio

L’amministratore malato differisce l’assemblea e non si può deliberare

Sono annullabili le decisioni di condòmini autoconvocati per lo stesso giorno

di Luana Tagliolini

L’impedimento dell’amministratore per motivi di salute non equivale ad impedimento per assenza.

Nel primo caso, infatti, compete sempre a lui convocare l’assemblea; nel secondo, con l’assenza causata dalla morte, dalla scomparsa o dalla inesistenza per la sua non obbligatorietà (condomini non più di otto o loro riduzione a otto), l’assemblea sia ordinaria che straordinaria può essere convocata per iniziativa di ciascun condomino (articolo 66, commi 1 e 2 Disposizioni di Attuazione del Codice Civile). L’assemblea convocata in difformità di tale articolo è annullabile per violazione di legge.

Tale differenza sostanziale è stata messa in evidenza dalla Corte di appello di Palermo (sentenza 878/2021), che ha esaminato l’annullamento di alcune delibere assembleari.

Le delibere, infatti, erano state assunte dai condòmini che - nonostante l’assemblea fosse stata rinviata dall’amministratore per gravi motivi legati alla sua salute - non avevano condiviso il differimento e avevano, comunque, tenuto la riunione di loro iniziativa lo stesso giorno in cui era stata convocata l’assemblea rinviata, ritenendo ininfluente l’impedimento dell’amministratore.

Nel verbale di assemblea i condomini presenti davano atto della “autoconvocazione” e deliberavano alcune decisioni. Per la Corte d’Appello l’espressione contenuta nel verbale oggetto di impugnazione e riferita ai condòmini: «decidono di autoconvocarsi», pur consapevoli del «grave motivo di salute dell’amministratore», non poteva dare adito a ragionevole dubbio interpretativo. E l’iniziativa assunta di procedere in autoconvocazione senza il rispetto delle formalità previste dall’articolo 66 , non poteva che determinare l’annullamento delle delibere assunte.

A nulla valeva sostenere che l’ex amministratore aveva già convocato l’assemblea per lo stesso giorno dal momento che le deliberazioni impugnate erano state assunte da un’assemblea tenutasi su iniziativa di alcuni condomini, seppur nella stessa data di quella differita.

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