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Come dissociarsi dalla delibera sul superbonus

L’assemblea condominiale ha deliberato di eseguire dei lavori usufruendo della agevolazioni fiscale del 110%. Avendo dei dubbi sulla necessità/legittimità degli stessi può un singolo condominino dissociarsi da tale decisione e di conseguenza essere esonerato da tutte le responsabilità/conseguenze che possano derivare ?

di Rosario Dolce

La domanda

L’assemblea condominiale ha deliberato di eseguire dei lavori usufruendo della agevolazioni fiscale del 110%. Avendo dei dubbi sulla necessità/legittimità degli stessi può un singolo condominino dissociarsi da tale decisione e di conseguenza essere esonerato da tutte le responsabilità/conseguenze che possano derivare ?

In tema di superbonus e assemblea dei condòmini, non si può che richiamare l'articolo 119, comma 9 bis, del Decreto Rilancio.
La norma precisa che: “Le deliberazioni dell'assemblea del Condominio aventi per oggetto l'approvazione degli interventi di cui al presente articolo e degli eventuali finanziamenti finalizzati agli stessi, nonché l'adesione all'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121, sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio”.
Si tratta di una maggioranza “molto semplice” (così definita dalla migliore dottrina) che esplicita, in un certo qual senso, il tramonto della collegialità, sacrificando gli interessi della minoranza per l'assunto “bene comune” a cui risponde la ratio della normativa del Superbonus. Queste maggioranze “molto semplici” bastano, infatti, per realizzare innovazioni di parti comuni, per contrarre finanziamenti e per aderire all'una o all'altra opzione di detrazione (Scarpa).

Resta inteso che per aversi una delibera valida ed efficace, alla stessa, ove adottata col quorum minimale qui riportato, non deve contrapporsi una maggioranza negativa di segno contrario. La regola posta dall’articolo 1136, comma 3, codice civile. deve essere intesa nel senso che, coloro che abbiano votato contro l’approvazione non devono rappresentare un valore proprietario maggiore rispetto a coloro che abbiano votato a favore, atteso che l’intero articolo in questione privilegia il criterio della maggioranza del valore dell’edificio quale strumento coerente per soddisfare le esigenze condominiali (Cass. 30 luglio 2020 ordinanza n. 16338).

Pertanto, in caso di presenza di una simile deliberazione, ancorché “spuntata” in termini di maggioranza che ne ha determinato la formazione, trova applicazione la previsione dell'articolo 1137 codice civile, a mente del quale: “Le deliberazioni prese dall'assemblea a norma degli articoli precedenti sono obbligatorie per tutti i condòmini”. Al dissenziente è però consentito il diritto di impugnazione, ove ritenga che il contenuto della deliberazione in disamina sia contrario alla legge o al regolamento di condominio, per come sancito dalla stessa norma ivi richiamata.

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