Condominio

Stop ai tetti Isee e alla tagliola della Cilas ma dal 2023 il 110% è solo per condomìni

di Saverio Fossati e Giuseppe Latour

Per le unità autonome non ci sono più vincoli legati alla data di presentazione della Cilas, all’Isee o alla qualificazione dell’immobile come abitazione principale.

Il calendario del superbonus 110%, dopo l’ultimo ritocco portato al disegno di legge di Bilancio 2022, ha un aspetto decisamente più semplice rispetto alla prima versione ipotizzata dall’esecutivo. La regola, a partire da gennaio, sarà soltanto una: per gli interventi effettuati da persone fisiche sulle unità autonome, come le villette o i loft con accesso indipendente, il 110% potrà essere richiesto per le spese effettuate per tutto il 2022, a condizione che entro il 30 giugno siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.

Il contraltare di questa semplificazione è, però, che tra 12 mesi scatterà una tagliola per questi immobili, che saranno esclusi dal superbonus. Anche se c’è da aspettarsi che, tra un anno, la questione politica di una nuova proroga per le case unifamiliari si porrà nuovamente.

Previsioni a parte, con le regole attuali dal 2023 il 110% diventerà un affare esclusivo degli interventi realizzati nei condomìni e negli immobili da due a quattro unità, anche se posseduti da un proprietario unico. Stesso trattamento ci sarà per le Onlus, per le organizzazioni di volontariato e per le associazioni di promozione sociale.

Per tutti questi soggetti la detrazione potrà essere ottenuta in relazione alle spese sostenute fino a tutto il 2025, ma con una riduzione progressiva: 110% nel 2022 e 2023, 70% nel 2024 e 65% nel 2025. E queste scadenze (si veda il pezzo in pagina) saranno allineate a quelle dei lavori trainati.

A complicare la situazione, un leggero disallineamento resta soltanto per gli Iacp, per i soggetti con una finalità sociale assimilata e per le cooperative di abitazione a proprietà indivisa: potranno portare in detrazione le spese relative al 110% fino al 31 dicembre 2023, a condizione che entro giugno di quell’anno abbiano completato almeno il 60% degli interventi.

Sul fronte dei condomìni dunque è confermata la proroga al 2023 di tutto il meccanismo del superbonus (eco e sisma) al 110% mentre per le spese sostenute nel 2024 e nel 2025 l’aliquota scende, rispettivamente, al 70% e al 65 per cento.

Anche per le colonnine per ricarica elettrica negli spazi condominiali sono confermate le agevolazioni: 110% su un tetto di spesa di 1.500 euro (per ogni colonnina) per gli edifici plurifamiliari o i condomìni che installino un numero massimo di otto colonnine; 1.200 euro per gli edifici plurifamiliari o i condomìni che installino più di otto colonnine, da ripartirsi (per chi sceglie la detrazione) in quattro quote annuali (sinora erano cinque).

Confermato anche tutto il sistema dei controlli contenuto nel Dl 157/2021 (il decreto Antifrodi) e ora recuperato nella legge di Bilancio, con il temuto «atto di recupero» delle detrazioni non dovute (più le sanzioni) che le Entrate potranno esercitare entro il quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione.

Introdotto anche un allargamento per gli interventi di riduzione del rischio sismico nei Comuni dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, dal 1° aprile 2009 in poi: per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 la detrazione spetta nella misura del 110 per cento.

Prorogati anche gli altri bonus “minori”, come già annnunciato in base al testo di disegno di legge iniziale: per le spese sostenute entro il 2024 per ecobonus “ordinario” al 65%, recupero edilizio al 50% (l’aliquota a regime sarebbe del 36), le detrazioni sono confermate.

Cambia, invece, il bonus mobili, che dal 2022 scende a un tetto di spesa di 10mila euro (è di 16mila per gli acquisti fatti entro il 31 dicembre 2021). Il bonus è anch’esso prorogato sino al 2024 ma per le spese del 2023 e 2024 il limite cala a 5mila euro.

Per il superamento delle barriere architettoniche, poi (oltre al 110% come intervento trainato), viene istituita la speciale detrazione del 75% delle spese sostenute in case unifamiliari (tetto di spesa 50mila euro) e condomìni (tetto di spesa a 40mila euro per ogni unità che compone il condominio sino a otto unità, 30mila dalle nove in su).

Facilitato anche il teleriscaldamento (di cui però l’Agenzia ha limitato la detraibilità al 110% delle spese ad alcuni Comuni montani): per i vettori energetici si applicano sempre i fattori di conversione in energia primaria validi al 19 luglio 2020, anche nel caso di eventuali successivi aggiornamenti degli stessi.

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