Condominio

La convocazione dell’assemblea a mezzo e-mail ordinaria rende la delibera annullabile

L’invio è valido finchè infatti non viene contestato dal condomino che non lo ha ricevuto

di Giovanni Iaria

È annullabile la delibera condominiale se l'avviso di convocazione dell'assemblea è stato spedito tramite posta elettronica ordinaria (e-mail). Tale strumento non conferisce certezza alla comunicazione perché, a differenza della posta elettronica certificata (pec), non dimostra l'effettivo recapito del messaggio al destinatario. Lo scrive il Tribunale di Roma con la sentenza 12727/2021, pubblicata il 23 luglio 2021.

La vicenda
Alcuni condòmini agivano in giudizio contro il proprio condominio chiedendo al Tribunale che venisse annullata una delibera con la quale l'assemblea aveva approvato i bilanci consuntivi relativi a due annualità, il bilancio preventivo e nominato un nuovo amministratore. I condòmini deducevano, fra i vari motivi dell'impugnazione, l'illegittimità della delibera sostenendo di non essere stati convocati all'assemblea. Costituendosi in giudizio, il condominio nel sostenere la legittimità della delibera impugnata chiedeva l'integrale rigetto della domanda dei condòmini evidenziando che l'assemblea era stata convocata a mezzo e-mail e che tale modalità di convocazione era stata accettata da tutti i condòmini ed era in uso da anni.

La decisione
La delibera impugnata è stata ritenuta viziata dal Tribunale che, accogliendo la domanda dei condòmini, l'ha annullata. Il giudice capitolino ha osservato che all'e-mail può essere riconosciuto il valore di prova dei fatti nella stessa rappresentati se essi non vengono disconosciuti dal soggetto nei confronti del quale viene prodotta. In caso di contestazione essa, in mancanza di altri riscontri, non è idonea a provare la tempestiva ricezione dell'avviso della convocazione dell'assemblea.

Invio valido se non sopraggiungono contestazioni
Nel caso di specie, ha evidenziato il Tribunale, avendo il condominio sostenuto che la convocazione era stata effettuata a mezzo e-mail ed avendo i condòmini impugnanti contestato l'avvenuta ricezione, nessuna prova era stata fornita dall'amministratore dalla quale risultava che i condòmini avessero espresso la volontà di ricevere le convocazioni dell'assemblea con la posta elettronica ordinaria, né era stato depositato alcun regolamento di natura contrattuale contenente l'accettazione da parte dei condòmini di riconoscere al mero invio dell'e-mail l'effetto di ritenere pervenuta la convocazione.

La consuetudine di inviare a mezzo e-mail gli avvisi di convocazione dell'assemblea, ha concluso il giudicante, non è sufficiente a far ritenere superato l'onere della prova che incombe sull'amministratore circa l'effettiva ricezione dell'avviso da parte dei soggetti che hanno il diritto di partecipare all'assemblea, nel caso di contestazione della ricezione da parte di questi ultimi.

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